Corte costituzionale
Sentenza n. 315/1994
Corte cost., sent. 20 luglio 1994, n. 315
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 315/1994
- Data di deposito
- 20 luglio 1994
- Data di decisione
- 7 luglio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:315
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 9, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 20590
Come ripetutamente affermato dalla Corte, una legge tributaria retroattiva non comporta di per se' violazione del principio della capacita' contributiva, occorrendo, invece, verificare, di volta in volta, se la legge stessa, nell'assumere a presupposto della prestazione un fatto o una situazione passati, abbia spezzato il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacita' stessa, violando cosi' il precetto 'ex art. 53 Cost.'. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20591
L'art. 11 della L. 30 dicembre 1991 n. 413 - disponendo la tassazione delle plusvalenze derivanti, tra l'altro, da indennita' di esproprio o da corrispettivi di cessioni volontarie nel corso di provvedimenti ablatori - completa un quadro ordinatore generale gia' desumibile dall'art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (relativo alle plusvalenze da lottizzazione), determinando una piu' rigorosa disciplina della materia, con la previsione di nuove fattispecie, sostanzialmente riconducibili alla medesima 'ratio' di quelle gia' disciplinate. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20592
L'art. 11, comma nono, della L. 30 dicembre 1991 n. 413, estendendo retroattivamente al triennio 1989/1991 il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti da espropriazione o cessione volontaria di aree nel corso di procedimenti ablatori, non lede il principio della capacita' contributiva ne' riserva un trattamento irragionevole agli indennizzi percepiti e consumati prima della legge stessa: infatti - attesa la prevedibilita' dell'imposizione su tali operazioni (la cui tassabilita' era gia' in passato sostenuta nei dibattiti in materia) ed il breve lasso di tempo in cui la retroattivita' e' destinata ad operare - non risulta spezzato il necessario rapporto tra imposizione e capacita' contributiva; quest'ultima e' legittimamente presunta dal legislatore in relazione al fatto in se' della percezione della somma, a prescindere dalla sorte che possano aver subito 'medio tempore' le plusvalenze, in termini di reimpiego o di consumo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 53 e 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma nono, L. n. 413 del 1991). - nel senso che il principio di capacita' contributiva si riferisce ad indici rivelatori di ricchezze e non gia' a stati soggettivi del contribuente, ed ha quindi carattere oggettivo, v. S. n. 143/1982; sulla compatibilita' delle leggi tributarie retroattive con il medesimo principio, v. (in termini generali) la precedente massima A. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, nono comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con ordinanza 1° aprile 1993 della Commissione tributaria di primo grado di Ravenna (R.O. n. 696 del 1993) e, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, con ordinanza 8 novembre 1993 della Commissione tributaria di primo grado di Salerno (R.O. n. 146 del 1994).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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