Corte costituzionale
Sentenza n. 314/1994
Corte cost., sent. 20 luglio 1994, n. 314
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 314/1994
- Data di deposito
- 20 luglio 1994
- Data di decisione
- 7 luglio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:314
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 8, legge della Regione Lazio del 10 novembre 1993
- art. 9, comma 1, legge della Regione Lazio del 10 novembre 1993
- art. 8, comma 5, legge della Regione Lazio del 10 novembre 1993
- art. 8, comma 2, punto 2, legge della Regione Lazio del 10 novembre 1993
- art. 8, comma 2, punto 1, legge della Regione Lazio del 10 novembre 1993
- art. 8, comma 2, punto 3, legge della Regione Lazio del 10 novembre 1993
- art. 8, comma 6, legge della Regione Lazio del 10 novembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 20900
Secondo la giurisprudenza della Corte, la deroga al principio del pubblico concorso (art. 97, Cost.), al quale e' soggetta anche l'ipotesi di passaggio ad una fascia superiore, e' ammessa solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, purche' i criteri adottati dal legislatore soddisfino la necessita' di garantire il buon andamento della P.A.. A tale riguardo, va rilevata l'incongruita' dell'art. 8, ottavo comma, l. reg. Lazio, riappr. il 23 ottobre 1992 e riappr. il 10 novembre 1993, il quale, estendendo al personale non dirigente, ruolo II.DI.S.U. (Istituti per il diritto allo studio universitario) le disposizioni della l. reg. n. 33 del 1990, stabilisce che il detto personale venga inquadrato nella qualifica immediatamente superiore a quella rivestita, per i posti vacanti, se abbia diretto per almeno tre anni, entro il periodo da tale ultima legge previsto (1 gennaio 1983-16 febbraio 1988) strutture organizzative denominate settore o abbia formalmente svolto le funzioni di direttore per almeno tre anni dalla data di costituzione delle II.DI.SU.. Infatti, la norma attua una mera trasposizione delle regole dettate dalla predetta l. n. 33 del 1990 in riferimento ad un arco temporale che aveva la sua specifica 'ratio' e giustificazione nella particolarita' ed eccezionalita' delle circostanze allora considerate ed applica cosi', a situazioni di fatto tutt'altro che puntualmente definite, l'acquisizione della qualifica superiore a quella posseduta con un automatismo che oltre a contrastare con i canoni dell'art. 97, Cost., collide con i principi generali del pubblico impiego (art. 117 Cost.), cui e' estranea la regola, secondo la quale lo svolgimento di fatto delle mansioni fonda il diritto all'acquisizione della qualifica superiore. Pertanto, il menzionato art. 8, ottavo comma, della legge regionale in questione, e' costituzionalmente illegittimo. - V., a conferma di quanto enunciato a proposito dell'art. 117, Cost., l'art. 57, secondo comma, d.lgs. n. 29 del 1993, il quale, recependo il principio di cui all'art. 2, lett. n), l. n. 421 del 1992, prevede che, in caso di attribuzione temporanea di mansioni superiori, il dipendente abbia diritto solo al trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta per il periodo di espletamento delle mansioni stesse. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20901
Non corrisponde al principio di buon andamento, sotto il profilo della ragionevolezza, che nell'ammissione ai concorsi speciali interni per la copertura dei posti vacanti, ruolo II.DI.S.U. (Istituti per il diritto allo studio universitario) venga effettuata una identica considerazione di esperienze maturate nell'esercizio di attivita' diverse, quanto a livello e contenuti. Risulta percio' al riguardo incongruo l'art. 9, primo comma, l. reg. Lazio, approvata il 23 ottobre 1992 e riapprovata il 10 novembre 1993, il quale ammette ai detti concorsi per l'accesso alla sesta qualifica funzionale il personale di quarta qualifica, cosi' parificando quest'ultimo a quello della quinta qualifica, per presupposti di ammissione e criteri valutativi. Pertanto, il predetto art. 9, primo comma, nella parte in cui prevede l'ammissione ai concorsi speciali per la sesta qualifica, anche degli appartenenti alla quarta qualifica, e' costituzionalmente illegittimo. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20905
Secondo la giurisprudenza della Corte, il principio di buon andamento della P.A. e' invocabile solo per arbitrarieta' o manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata, ma non impedisce al legislatore di modificare l'assetto di rapporti definiti da precedenti leggi, quando risulti che queste, ad un piu' approfondito esame o a seguito della loro applicazione, non rispondano a criteri di equita'. Nel caso riguardante la l. regionale del Lazio, riappr. il 10 novembre 1993, sulla organizzazione degli Istituti per il diritto allo studio universitario (II.DI.SU.) la quale, all'art. 8, comma secondo, punti uno, due e tre, commi quinto e sesto, dispone, rispettivamente, il reinquadramento nella qualifica immediatamente superiore del personale delle ivi indicate qualifiche ed il conseguimento per il restante, del duplice passaggio di livello e la decorrenza degli effetti giuridici e dei reinquadramenti al 1 febbraio 1981 e al 1 gennaio 1983, il legislatore ha inteso realizzare - come confermato dai relativi lavori preparatori - le finalita' espresse dalla precedente l. regionale n. 14 del 1983, circa l'eliminazione di eventuali situazioni di sperequazione, derivate al personale delle ex opere universitarie, dalle diverse normative di inquadramento di soggetti comandati o passati alla regione. Legittimamente, quindi, la norma consente al detto personale di ottenere a domanda, un nuovo inquadramento per far valere titoli e anzianita' di cui altri si erano gia' giovati (nella specie: i dipendenti gia' inquadrati secondo le leggi reg. nn. 2 e 3 del 1983) riconducendo gli effetti del reinquadramento, sia pure sotto il profilo giuridico, al momento in cui la sperequazione ha avuto inizio (1 febbraio 1981, desumibile dalla l. reg. n. 15 del 1988 e 1 gennaio 1983, desumibile dalla l. reg. n. 6 del 1985). (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma secondo, punti uno, due e tre, commi quinto e sesto, l. Regione Lazio, riappr. il 10 novembre 1993). - S. nn. 65/1989, 269/1988, 277/1983. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 8, ottavo comma, della legge regionale del Lazio, approvata il 23 ottobre 1992 e riapprovata il 10 novembre 1993, recante norme sulla "Individuazione delle strutture organizzative degli Istituti per il diritto allo studio universitario - II.DI.S.U. - del Lazio e determinazione dell'organico del ruolo del personale degli Istituti";
b) dell'art. 9, primo comma, della stessa legge, nella parte in cui prevede l'ammissione ai concorsi speciali per la sesta qualifica anche degli appartenenti alla quarta qualifica;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
dell'art. 8, secondo comma, punti uno, due e tre, della legge predetta, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione, in relazione quest'ultimo ai principi fondamentali in materia di pubblico impiego, invocati nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui in epigrafe;
dell'art. 8, quinto e sesto comma, della legge stessa, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, con il medesimo ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze