Corte costituzionale

Sentenza n. 310/1994

Corte cost., sent. 15 luglio 1994, n. 310

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
310/1994
Data di deposito
15 luglio 1994
Data di decisione
6 luglio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:310

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 20828

L'esclusione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per i lavoratori autonomi che svolgano attivita' di istruttori subacquei (nella specie: istruttrice unica titolare della scuola) desumibile dal sistema di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non contrasta con il principio di eguaglianza poiche', da un lato, il legislatore ha razionalmente inteso accordare, almeno in via tendenziale, tutela alle categorie piu' deboli di lavoratori, come sono quelli subordinati; e, dall'altro lato, l'esclusione stessa riguarda soggetti che versano in una condizione non assimilabile a quella di taluni lavoratori autonomi (ma in situazione di parasubordinazione o esercenti attivita' artigianali con impegno manuale) ammessi alla suddetta assicurazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 'in parte qua'). - V. S. nn. 98/1990, 137/1989, 158/1987, 476/1987, 256/1986, 221/1985, 382/1992. red.: S.E. rev.: S.P.

Massima n. 23509

La questione di legittimita' costituzionale prospettata, in riferimento ai principi di ragionevolezza e di garanzia previdenziale, riguardo alla esclusione dall'assicurazione antinfortunistica obbligatoria, ex art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dei lavoratori autonomi che svolgono "attivita' protette", (ai sensi dell'art. 1 dello stesso testo unico), perche' ritenute pericolose (nella specie: attivita' di istruttore subacqueo), non puo' essere decisa dalla Corte nel merito. Il sistema normativo vigente pone invero in luce che le determinazioni del legislatore in materia risentono di incongruenze e lacune difficilmente giustificabili in base a ragioni obiettive, specie in ipotesi di attivita' esposte al rischio di infortuni (come, oltre agli istruttori subacquei, le guide alpine, i maestri di sci, gli istruttori di altri sport e giochi) svolti da soggetti non qualificabili come lavoratori dipendenti, ne' appartenenti a societa' o altre organizzazioni, la cui tutela richiederebbe forme assicurative vincolanti e non rimesse alla loro volontaria previdenza. Ma come in passato gia' affermato dalla Corte costituzionale, la scelta in ordine alla estensione ad essi della portata dell'assicurazione obbligatoria rientra nella discrezionalita' del legislatore cui spetta di individuare i tempi, le circostanze e i modi della tutela per l'evoluzione delle situazioni di carattere previdenziale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sotto l'anzidetto profilo, dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 'in parte qua'). - Cfr. S. nn. 158/1987 e 221/1985. red.: S.E. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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