Corte costituzionale

Sentenza n. 305/1994

Corte cost., sent. 15 luglio 1994, n. 305

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
305/1994
Data di deposito
15 luglio 1994
Data di decisione
6 luglio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:305

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20997

Secondo la giurisprudenza della Corte, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, in caso di omissione, nel dispositivo della ordinanza di rinvio, della indicazione dei parametri costituzionali, la sollevata questione non puo' essere ritenuta inammissibile quando - come nel caso - ad integrazione del dispositivo i parametri siano stati menzionati nella motivazione, o comunque risultino richiamati in modo chiaro, anche se solo implicito, dall'intero contesto del provvedimento. (Fattispecie in cui, in relazione alla questione di cui alla massima B, e' stata respinta l'eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato per mancata indicazione dei parametri costituzionali di riferimento, poiche' nella motivazione dell'ordinanza era menzionato in modo esplicito l'art. 3 Cost. e il riferimento all'art. 24 Cost. risultava in modo chiaro dall'ordinanza medesima ove si denunciava che l'imputato "non puo' avvalersi di un importante, spesso decisivo mezzo difensivo"). - S. nn. 115/1993, 313/1990. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20998

Come gia' affermato dalla Corte, le norme che regolano il giudizio abbreviato dinanzi al tribunale hanno portata generale e sono presupposte anche nell'ambito del giudizio dinanzi al pretore, la cui disciplina fa ad esse integrale rinvio, quanto alla struttura e agli effetti sostanziali dell'istituto, limitandosi a regolare taluni moduli procedimentali imposti dalle peculiarita' del rito pretorile; di conseguenza e' ad esse che si deve far capo in via generale quando manchi una espressa previsione contraria o quando quella disciplina generale non risulti incompatibile con le caratteristiche proprie della disciplina processuale pretorile. Alla luce di tali premesse, poiche' nel giudizio abbreviato, come regolato dalla disciplina generale, risultante anche dal richiamo delle disposizioni relative all'udienza preliminare (art. 420 cod. proc. pen.), non prevista per il processo dinanzi al pretore, e' possibile per le parti la produzione di documenti da valutarsi nell'udienza stessa, tale facolta' difensiva, secondo una previsione (art. 421 cod. proc. pen.) che, pur non essendo espressamente richiamata, assume un rilievo autonomo ed indipendente dalla collocazione originaria, coerente con la connotazione del giudizio abbreviato quale giudizio sul merito dell'imputazione, non trova nessuna ragione di incompatibilita' con le peculiarita' proprie del giudizio pretorile e - secondo una interpretazione adeguatrice, diversa da quella da cui muove il giudice 'a quo' - deve percio' ritenersi esercitabile anche in questo. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 561, primo e secondo comma, cod. proc. pen.) - O. n. 101/1994. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 561, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 (recte, agli artt. 3 e 24) della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Imperia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 luglio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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