Corte costituzionale

Sentenza n. 301/1994

Corte cost., sent. 15 luglio 1994, n. 301

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
301/1994
Data di deposito
15 luglio 1994
Data di decisione
6 luglio 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:301

Norme oggetto del giudizio

  • art. 365, comma 1, codice penale militare di pace
  • art. 365, comma 2, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 20988

Tenuto conto della protezione costituzionale del diritto inviolabile di difesa nel processo penale e di quanto gia' ritenuto dalla Corte, secondo cui "soltanto la volontaria rinuncia dell'imputato a presenziare al dibattimento, in quanto espressione di una sua libera e incoercibile scelta difensiva, puo' giustificare, sul piano costituzionale, la limitazione del contraddittorio", la libera partecipazione personale dell'imputato al dibattimento, se costituisce una garanzia per il medesimo, che e' soggetto al processo ed alla potesta' punitiva che in esso si esprime ma non necessariamente deve collaborare al suo svolgimento, manifesta anche una scelta difensiva, che come tale va salvaguardata e non puo' essere configurata come obbligatoria o coercibile, salvo che la presenza dell'imputato sia necessaria perche' il processo possa avere corso o siano compiuti specifici atti probatori che coinvolgano la persona dell'imputato. Pertanto, l'obbligo della sua presenza non puo' che essere ristretto nei limiti di questa irrinunciabile esigenza. - S. nn. 9/1982, 11/1978. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20989

Nel processo penale avanti ai tribunali militari, il previsto obbligo di comparizione personale dell'imputato all'udienza ai sensi dell'art. 365 cod. pen. mil. di pace, secondo cui egli in nessun caso puo' chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza, non puo' trovare piu' giustificazione nella originaria connotazione di quel processo, volto ad esprimere la 'giustizia dei capi' in un contesto di autonomia dell'ordinamento militare rispetto all'ordinamento statuale, ovvero nella 'esemplarita'' del processo stesso, poiche' tale impostazione e' ormai superata dalla Costituzione, che definitivamente impedisce di considerare la giurisdizione penale militare come continuazione della 'giustizia disciplinare' dei capi militari tesa a garantire e rafforzare l'ordine e la gerarchia contro le violazioni 'piu' gravi'. Ne' tale disposizione risponde alle particolari necessita' del giudizio, giacche' detto obbligo, che non puo' essere generale e assoluto, deve essere collegato esclusivamente, come nel processo penale comune, alla necessita' di non impedire il compimento del processo e di non ostacolare fondamentali esigenze del giudizio che possono derivare dal dover compiere atti per i quali la presenza dell'imputato sia indispensabile. Pertanto va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 365, primo e secondo comma, cod. pen. militare di pace, cui consegue l'applicabilita' delle regole del processo penale comune relative alla partecipazione dell'imputato al dibattimento anche dinanzi ai tribunali militari. - Sul superamento dell'impostazione originaria del processo militare: S. n. 278/1987. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 365, primo e secondo comma, del codice penale militare di pace.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 luglio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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