Corte costituzionale
Sentenza n. 301/1994
Corte cost., sent. 15 luglio 1994, n. 301
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 301/1994
- Data di deposito
- 15 luglio 1994
- Data di decisione
- 6 luglio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:301
Norme oggetto del giudizio
- art. 365, comma 1, codice penale militare di pace
- art. 365, comma 2, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 20988
Tenuto conto della protezione costituzionale del diritto inviolabile di difesa nel processo penale e di quanto gia' ritenuto dalla Corte, secondo cui "soltanto la volontaria rinuncia dell'imputato a presenziare al dibattimento, in quanto espressione di una sua libera e incoercibile scelta difensiva, puo' giustificare, sul piano costituzionale, la limitazione del contraddittorio", la libera partecipazione personale dell'imputato al dibattimento, se costituisce una garanzia per il medesimo, che e' soggetto al processo ed alla potesta' punitiva che in esso si esprime ma non necessariamente deve collaborare al suo svolgimento, manifesta anche una scelta difensiva, che come tale va salvaguardata e non puo' essere configurata come obbligatoria o coercibile, salvo che la presenza dell'imputato sia necessaria perche' il processo possa avere corso o siano compiuti specifici atti probatori che coinvolgano la persona dell'imputato. Pertanto, l'obbligo della sua presenza non puo' che essere ristretto nei limiti di questa irrinunciabile esigenza. - S. nn. 9/1982, 11/1978. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20989
Nel processo penale avanti ai tribunali militari, il previsto obbligo di comparizione personale dell'imputato all'udienza ai sensi dell'art. 365 cod. pen. mil. di pace, secondo cui egli in nessun caso puo' chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza, non puo' trovare piu' giustificazione nella originaria connotazione di quel processo, volto ad esprimere la 'giustizia dei capi' in un contesto di autonomia dell'ordinamento militare rispetto all'ordinamento statuale, ovvero nella 'esemplarita'' del processo stesso, poiche' tale impostazione e' ormai superata dalla Costituzione, che definitivamente impedisce di considerare la giurisdizione penale militare come continuazione della 'giustizia disciplinare' dei capi militari tesa a garantire e rafforzare l'ordine e la gerarchia contro le violazioni 'piu' gravi'. Ne' tale disposizione risponde alle particolari necessita' del giudizio, giacche' detto obbligo, che non puo' essere generale e assoluto, deve essere collegato esclusivamente, come nel processo penale comune, alla necessita' di non impedire il compimento del processo e di non ostacolare fondamentali esigenze del giudizio che possono derivare dal dover compiere atti per i quali la presenza dell'imputato sia indispensabile. Pertanto va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 365, primo e secondo comma, cod. pen. militare di pace, cui consegue l'applicabilita' delle regole del processo penale comune relative alla partecipazione dell'imputato al dibattimento anche dinanzi ai tribunali militari. - Sul superamento dell'impostazione originaria del processo militare: S. n. 278/1987. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 365, primo e secondo comma, del codice penale militare di pace.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 luglio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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