Corte costituzionale

Sentenza n. 296/1994

Corte cost., sent. 13 luglio 1994, n. 296

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
296/1994
Data di deposito
13 luglio 1994
Data di decisione
4 luglio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:296

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge n. 155 del 23 aprile 1981

Parametri

Massime

Massima n. 20827

Atteso che le lavoratrici conservano, rispetto agli uomini, il privilegio di un'eta' pensionabile (per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia) tenuta ferma al compimento del cinquantacinquesimo anno, pur dopo l'intervenuta parificazione dell'eta' lavorativa a quella (sessanta anni) degli uomini (sent. Corte Cost. n. 498 del 1988), non contrasta con il principio di parita' tra uomo e donna l'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nella parte in cui non consente alle lavoratrici del settore siderurgico, che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta', di beneficiare dello stesso aumento di anzianita' contributiva e conseguente miglior trattamento di pensione, cui hanno diritto i lavoratori ultracinquantacinquenni per il periodo compreso fra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento del sessantesimo anno. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, legge 23 aprile 1981, n. 155, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost.). - Cfr. S. nn. 498/1988 (gia' citata nel testo) e 404/1993. red.: S.E. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 4 luglio 1994.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze