Corte costituzionale
Sentenza n. 294/1994
Corte cost., sent. 13 luglio 1994, n. 294
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 294/1994
- Data di deposito
- 13 luglio 1994
- Data di decisione
- 4 luglio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:294
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20769
Costituisce 'ius receptum' che la locazione di immobile, anche se "attrezzato" (nella fattispecie ad uso alberghiero), e l'affitto di azienda sono rapporti giuridici non assimilabili. Infatti la giurisprudenza ha sempre affermato che nell'affitto d'azienda l'immobile viene in considerazione non nella sua individualita' giuridica ma come uno dei beni che costituiscono il complesso aziendale, in un rapporto di complementarieta' e interdipendenza con gli altri elementi organizzati dall'imprenditore per un fine produttivo; invece nella locazione di immobile, questo, anche se caratterizzato dal fatto che il suo godimento deve avvenire per un uso determinato, costituisce l'oggetto esclusivo o quanto meno principale del contratto, con la conseguenza che le eventuali attrezzature di cui l'immobile fosse dotato costituiscono elementi accessori rispetto all'immobile stesso, considerato nella sua autonoma consistenza. Pertanto sul presupposto di siffatta diversita' strutturale e funzionale fra i due rapporti poggia il riconoscimento, gia' espresso dalla Corte, della legittimita' costituzionale di trattamenti normativi correlativamente differenziati, in guisa da risultare coerenti con le reciproche peculiarita' delle situazioni poste a raffronto. - O. n. 384/1988. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20860
Il legislatore del 1985 (art. 1, comma nono-septies del d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, conv., con modificazioni, in l. 5 aprile 1985 n. 118), al fine di eliminare le incertezze ermeneutiche relative al criterio discriminatore fra il contratto di locazione di immobile "attrezzato" e quello di affitto di azienda, non assoggettabili per eterogenita' a identica disciplina (cfr. massima sub A), e' intervenuto stabilendo, con presunzione "iuris ed de iure", che si ha locazione di immobile e non affitto di azienda in tutti i casi in cui l'attivita' alberghiera sia stata iniziata dal conduttore (cosi' restando relegata nell'ambito della locazione di immobile comunque attrezzato quella dubbia figura, elaborata da dottrina e giurisprudenza, di "opificio industriale" non ancora gestito dal concedente). Una volta stabilita la reciproca autonomia formale di tali istituti e la loro distinguibilita' sotto il profilo sia strutturale che funzionale, l'affinita' dei medesimi non impone affatto un identico trattamento normativo di tutti gli svolgimenti e le implicazioni dei rapporti ad essi rispettivamente riconducibili; di guisa che la norma che non estende il regime vincolistico della durata minima di nove anni, previsto per il contratto di locazione di immobile sia pure attrezzato ad attivita' alberghiera, anche all'ipotesi contrattuale di affitto di azienda, lungi dall'essere palesemente irrazionale, trova giustificazione nell'esigenza di evitare, con la protrazione coattiva del rapporto, lo sfruttamento dell'azienda in danno del proprietario ed eventualmente della produzione nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 27, terzo comma, l. 27 luglio 1978, n. 392). - S. nn. 68/1983; 73/1979; 209/1975; sulla legge n. 118/1985 cfr. S. n. 108/1986. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dalla Corte di Appello di Venezia con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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