Corte costituzionale

Sentenza n. 294/1994

Corte cost., sent. 13 luglio 1994, n. 294

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
294/1994
Data di deposito
13 luglio 1994
Data di decisione
4 luglio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:294

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20769

Costituisce 'ius receptum' che la locazione di immobile, anche se "attrezzato" (nella fattispecie ad uso alberghiero), e l'affitto di azienda sono rapporti giuridici non assimilabili. Infatti la giurisprudenza ha sempre affermato che nell'affitto d'azienda l'immobile viene in considerazione non nella sua individualita' giuridica ma come uno dei beni che costituiscono il complesso aziendale, in un rapporto di complementarieta' e interdipendenza con gli altri elementi organizzati dall'imprenditore per un fine produttivo; invece nella locazione di immobile, questo, anche se caratterizzato dal fatto che il suo godimento deve avvenire per un uso determinato, costituisce l'oggetto esclusivo o quanto meno principale del contratto, con la conseguenza che le eventuali attrezzature di cui l'immobile fosse dotato costituiscono elementi accessori rispetto all'immobile stesso, considerato nella sua autonoma consistenza. Pertanto sul presupposto di siffatta diversita' strutturale e funzionale fra i due rapporti poggia il riconoscimento, gia' espresso dalla Corte, della legittimita' costituzionale di trattamenti normativi correlativamente differenziati, in guisa da risultare coerenti con le reciproche peculiarita' delle situazioni poste a raffronto. - O. n. 384/1988. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20860

Il legislatore del 1985 (art. 1, comma nono-septies del d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, conv., con modificazioni, in l. 5 aprile 1985 n. 118), al fine di eliminare le incertezze ermeneutiche relative al criterio discriminatore fra il contratto di locazione di immobile "attrezzato" e quello di affitto di azienda, non assoggettabili per eterogenita' a identica disciplina (cfr. massima sub A), e' intervenuto stabilendo, con presunzione "iuris ed de iure", che si ha locazione di immobile e non affitto di azienda in tutti i casi in cui l'attivita' alberghiera sia stata iniziata dal conduttore (cosi' restando relegata nell'ambito della locazione di immobile comunque attrezzato quella dubbia figura, elaborata da dottrina e giurisprudenza, di "opificio industriale" non ancora gestito dal concedente). Una volta stabilita la reciproca autonomia formale di tali istituti e la loro distinguibilita' sotto il profilo sia strutturale che funzionale, l'affinita' dei medesimi non impone affatto un identico trattamento normativo di tutti gli svolgimenti e le implicazioni dei rapporti ad essi rispettivamente riconducibili; di guisa che la norma che non estende il regime vincolistico della durata minima di nove anni, previsto per il contratto di locazione di immobile sia pure attrezzato ad attivita' alberghiera, anche all'ipotesi contrattuale di affitto di azienda, lungi dall'essere palesemente irrazionale, trova giustificazione nell'esigenza di evitare, con la protrazione coattiva del rapporto, lo sfruttamento dell'azienda in danno del proprietario ed eventualmente della produzione nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 27, terzo comma, l. 27 luglio 1978, n. 392). - S. nn. 68/1983; 73/1979; 209/1975; sulla legge n. 118/1985 cfr. S. n. 108/1986. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dalla Corte di Appello di Venezia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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