Corte costituzionale
Sentenza n. 293/1994
Corte cost., sent. 13 luglio 1994, n. 293
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 293/1994
- Data di deposito
- 13 luglio 1994
- Data di decisione
- 4 luglio 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:293
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 487 del 19 dicembre 1992
- art. 6, comma 6, legge n. 33 del 17 febbraio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 20895
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, sesto comma, d.l. n. 487 del 1992, il quale pone il divieto per i creditori dell'EFIM e di tutte le societa' controllate di iniziare o proseguire azioni esecutive per crediti aventi titolo o causa anteriori al 18 luglio 1992, difetta di motivazione in punto di rilevanza, poiche' il giudice rimettente, adito dalla soc. Comital (controllata dall'EFIM) in giudizio di opposizione a precetto, avrebbe dovuto tener conto, nel pronunciare l' ordinanza di rimessione, anche degli effetti diretti e indiretti prodotti, sulla fattispecie al suo esame, dal decreto del Ministro del Tesoro 25 marzo 1993, che, in attuazione del terzo comma dell'impugnato art. 6, ha derogato per tale societa' alla regola della sospensione dei pagamenti, sancita nel primo comma della norma stessa. Stante, infatti, la possibile, inscindibile connessione tra la sospensione dei pagamenti e la sospensione dell'esecuzione, di cui al primo e sesto comma dello stesso art. 6 - per essere le medesime ispirate alla identica pubblica finalita' - dalla predetta sopravvenuta deroga al blocco dei pagamenti per la societa' attrice si sarebbero potuti ravvisare effetti anche in ordine alla permanenza del blocco delle esecuzioni, e, quindi alla infondatezza della proposta azione di opposizione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 Cost. - dell'art. 6, sesto comma, d.l. 19 dicembre 1992, n. 487, conv. con modificazioni, in l. 17 febbraio 1993, n.33). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, sesto comma, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 (Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM), convertito con modifiche nella legge 17 febbraio 1993, n. 33, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, dal Pretore del Circondario di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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