Corte costituzionale

Sentenza n. 293/1994

Corte cost., sent. 13 luglio 1994, n. 293

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
293/1994
Data di deposito
13 luglio 1994
Data di decisione
4 luglio 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:293

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 487 del 19 dicembre 1992
  • art. 6, comma 6, legge n. 33 del 17 febbraio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 20895

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, sesto comma, d.l. n. 487 del 1992, il quale pone il divieto per i creditori dell'EFIM e di tutte le societa' controllate di iniziare o proseguire azioni esecutive per crediti aventi titolo o causa anteriori al 18 luglio 1992, difetta di motivazione in punto di rilevanza, poiche' il giudice rimettente, adito dalla soc. Comital (controllata dall'EFIM) in giudizio di opposizione a precetto, avrebbe dovuto tener conto, nel pronunciare l' ordinanza di rimessione, anche degli effetti diretti e indiretti prodotti, sulla fattispecie al suo esame, dal decreto del Ministro del Tesoro 25 marzo 1993, che, in attuazione del terzo comma dell'impugnato art. 6, ha derogato per tale societa' alla regola della sospensione dei pagamenti, sancita nel primo comma della norma stessa. Stante, infatti, la possibile, inscindibile connessione tra la sospensione dei pagamenti e la sospensione dell'esecuzione, di cui al primo e sesto comma dello stesso art. 6 - per essere le medesime ispirate alla identica pubblica finalita' - dalla predetta sopravvenuta deroga al blocco dei pagamenti per la societa' attrice si sarebbero potuti ravvisare effetti anche in ordine alla permanenza del blocco delle esecuzioni, e, quindi alla infondatezza della proposta azione di opposizione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 Cost. - dell'art. 6, sesto comma, d.l. 19 dicembre 1992, n. 487, conv. con modificazioni, in l. 17 febbraio 1993, n.33). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, sesto comma, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 (Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM), convertito con modifiche nella legge 17 febbraio 1993, n. 33, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, dal Pretore del Circondario di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze