Corte costituzionale

Sentenza n. 292/1994

Corte cost., sent. 13 luglio 1994, n. 292

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
292/1994
Data di deposito
13 luglio 1994
Data di decisione
4 luglio 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:292

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 5 del 6 aprile 1956
  • art. 4, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 1 del 4 gennaio 1993
  • art. 33, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 5 del 6 aprile 1956
  • art. 11, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 5 del 6 aprile 1956
  • art. 65, lett. b), legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 5 del 6 aprile 1956
  • art. 15, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 1 del 4 gennaio 1993
  • art. 8, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 5 del 6 aprile 1956
  • art. 4, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 15 del 14 agosto 1967
  • art. 15, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 5 del 6 aprile 1956
  • art. 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 15 del 14 agosto 1967
  • art. 5, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 11 del 6 dicembre 1986
  • art. 21, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 6 del 10 agosto 1974
  • art. 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 5 del 6 aprile 1956
  • art. 9, comma 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 1 del 4 gennaio 1993
  • art. 24, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 29 del 21 ottobre 1963
  • art. 5, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 5 del 6 aprile 1956
  • art. 7, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 1 del 4 gennaio 1993
  • art. 13, comma 2, lett. n), legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 1 del 4 gennaio 1993
  • art. 6, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 11 del 6 dicembre 1986
  • art. 14, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 5 del 6 aprile 1956
  • art. 10, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 1 del 4 gennaio 1993

Parametri

  • art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 48, Costituzione
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • legge costituzionale n. 2 del 23 settembre 1993
  • art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 3, Costituzione

Massime

Massima n. 20562

Secondo quanto piu' volte affermato dalla Corte, la deliberazione del Consiglio dei ministri, autorizzativa del ricorso di cui all'art. 2, delle norme di attuazione dello Statuto regionale sui rapporti tra legislazione statale e regionale, emanate con d. lgs. n. 266 del 1992, deve contenere - quali requisiti minimi - l'indicazione sia della legge regolante la materia di competenza regionale e provinciale non sottoposta al dovuto adeguamento, sia delle disposizioni statali innovatrici che richiedono tale adeguamento, onde la questione da proporre sia resa sufficientemente determinata, o quanto meno determinabile, nella sua sostanza. Risulta quindi in contrasto con il detto art. 2, secondo comma, d. lgs. n. 266 del 1992 e con l'art. 97 dello Statuto speciale, perche' priva, nella sua formulazione, di qualsiasi riferimento alle leggi regionali da impugnare, la delibera del Consiglio dei ministri, in data 18 dicembre 1993 - con la quale si approvava la determinazione di proporre ricorso di costituzionalita' per il mancato adeguamento della Regione Trentino-Alto Adige ai principi generali e alle norme fondamentali recati dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 in materia di elezioni dirette. (Inammissibilita' del ricorso notificato in data 24 dicembre 1993, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri - in relazione alla detta legge statale n. 81 del 1993, ex art. 2, secondo e terzo comma, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - e concernenti le leggi regionali: 6 aprile 1956, n. 5, artt. 2, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 33, 65 lett. b); 21 ottobre 1963, n. 29, art. 24; 14 agosto 1967, n. 15, artt, 2 e 4; 10 agosto 1974, n. 6, art. 21; 6 dicembre 1986, n. 11, artt. 5 e 6; 4 gennaio 1993, n. 1, artt. 4, 7, 9, secondo comma, 10, 13, secondo comma, lett. n), 15). - v. S. nn. 172/1994 e 256/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe, proposto, con riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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