Corte costituzionale

Sentenza n. 290/1994

Corte cost., sent. 13 luglio 1994, n. 290

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
290/1994
Data di deposito
13 luglio 1994
Data di decisione
4 luglio 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:290

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Sardegna del 7 ottobre 1993
  • delibera legislativa Regione Sardegna del 3 novembre 1993
  • art. 24, delibera legislativa Regione Sardegna del 3 novembre 1993
  • titolo IV, delibera legislativa Regione Sardegna del 3 novembre 1993
  • art. 23, delibera legislativa Regione Sardegna del 3 novembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 20945

La determinazione del Consiglio dei ministri volta a promuovere il giudizio di costituzionalita' in via principale avverso una legge regionale deve indicare - sia pure in modo sintetico - l'oggetto e il parametro del giudizio stesso, in modo da rendere sufficientemente determinata o, quantomeno, determinabile nella sua sostanza la questione proposta. Tuttavia, poiche' il ricorso del Governo si inserisce nell'ambito del procedimento di formazione della legge regionale, la questione di costituzionalita' che non risulti chiaramente individuabile dalla delibera autorizzativa del ricorso puo' essere determinata anche alla luce delle precedenti fasi dello stesso procedimento legislativo, e segnatamente alla luce dell'atto di rinvio della legge al Consiglio regionale, deliberato dal Consiglio dei ministri. (Nel caso di specie, la Corte, respingendo l'eccezione di indeterminatezza delle delibere autorizzative dei ricorsi statali, ha ritenuto ammissibili le questioni di costituzionalita' concernenti le leggi sarde riapprovate dal Consiglio regionale il 7 ottobre 1993 e il 3 novembre 1993, rilevando che i precedenti atti di rinvio contenevano una puntuale determinazione sia delle disposizioni contestate che dei parametri ritenuti violati). - sulla delibera governativa di autorizzazione del ricorso, v. S. n. 496/1993; nel senso che l'(eventuale) impugnativa statale e' particolarmente connotata dall'inserimento nel procedimento di formazione della legge regionale, v. S. n. 172/1994. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20946

Il ricorso dello Stato avverso leggi regionali e' ammissibile se, oltre a contenere i termini della questione, esponga anche solo succintamente i motivi che sorreggono le censure formulate. (Nel caso di specie, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' della questione di costituzionalita' concernente la legge sarda riapprovata dal Consiglio regionale il 3 novembre 1993, ritenendo sufficiente la motivazione addotta nel ricorso). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20947

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 127 Cost., la delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo deve considerarsi nuova se in sede di riesame siano state apportate modificazioni che comportano mutamenti del significato normativo non solo delle disposizioni oggetto del rinvio, ma anche di quelle non interessate dalla censure in esso formulate: e cio' indipendentemente dall'importanza o incisivita' dei mutamenti stessi. Alla stregua di tale criterio (non "sostanziale", ma "formale"), la legge della Regione Sardegna riapprovata il 7 ottobre 1993, intitolata "Tutela a valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna", deve considerarsi "nuova", e va conseguentemente accolta l'eccezione di inammissibilita' dell'impugnazione proposta dal Governo relativamente ad essa. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' concernente la legge regionale su citata). - V. S. nn. 158/1988, 79/1989, 80/1989, 561/1989, 122/1990, 154/1990, 497/1992, 316/1993; sul carattere "formale" del criterio su enunciato. v. S. n. 497/1992 cit.. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20948

Nell'art. 33, comma secondo, Cost. ("La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione..."), il termine "la Repubblica" - diversamente dal significato che normalmente assume nel testo costituzionale e da quella che era stata la dichiarata intenzione dei Costituenti - allude allo Stato come insieme dei poteri centrali, e non gia' come complesso dei molteplici poteri pubblici dislocati in tutto l'ordinamento giuridico, dal momento che soltanto l'ente rappresentativo dell'intera comunita' nazionale e' in grado di dettare le regole generali volte ad assicurare, senza distinzione di aree geografiche, un trattamento scolastico in condizioni di eguaglianza a tutti i cittadini. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20949

In materia di istruzione e ordinamento degli studi, e' allo Stato che spetta di stabilire le "norme generali" dirette a garantire il godimento del diritto sociale all'istruzione in condizioni di eguaglianza, e, nell'ambito di tale potere, di individuare programmi omogenei di insegnamento per ciascun tipo di scuola. Non puo', quindi, la Regione Sardegna - ai fini della valorizzazione della lingua e della cultura sarda - prevedere e disciplinare il progressivo inserimento di nuove materie fra gli insegnamenti curriculari delle scuole di ogni ordine e grado, giacche' la modificazione dei programmi scolastici generali (che in tale modo viene a realizzarsi) esorbita dalla potesta' legislativa di integrazione ed attuazione, attribuita alla Regione stessa dall'art. 5, comma secondo, dello Statuto speciale per consentirle di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi statali. Pertanto, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 23 e 24 nonche' dell'intero titolo IV della legge regionale sarda riapprovata il 3 novembre 1993 (intitolata "Tutela e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna"). red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 e dell'intero titolo IV della legge della Regione Sardegna, dal titolo "Tutela e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna", riapprovata dal Consiglio regionale sardo nella seduta del 3 novembre 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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