Corte costituzionale

Sentenza n. 289/1994

Corte cost., sent. 13 luglio 1994, n. 289

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
289/1994
Data di deposito
13 luglio 1994
Data di decisione
4 luglio 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:289

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 154 del 27 aprile 1989
  • art. 2, comma 6, bis, decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989
  • decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989
  • art. 14, comma 18, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 2, comma 6, bis, legge n. 154 del 27 aprile 1989
  • art. 33, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 4 febbraio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 20938

La questione di legittimita' costituzionale va riconosciuta rilevante e pregiudiziale ai fini della decisione da assumere nei giudizi pendenti e quindi ammissibile, quando, deducendo la violazione del principio di eguaglianza, si chiede una pronuncia di tipo additivo diretta non ad eliminare, ma ad estendere, alla categoria di cui ai giudizi 'a quibus', l'area di operativita' della norma di privilegio. (Fattispecie concernente la legittimita' costituzionale della norma introducente un trattamento fiscale privilegiato degli assegni vitalizi percepiti dagli ex parlamentari e dalle categorie equiparate, al fine di estenderne l'applicabilita', con sentenza additiva da parte della Corte, ai titolari di pensione del pubblico impiego, proponenti i procedimenti 'a quibus'). - Nello stesso senso, O. n. 294/1993 (con la quale la Corte costituzionale ha sollevato, nei confronti della norma suddetta, oltre a quelle gia' sollevate da Commissioni tributarie, la ulteriore questione di cui alla successiva massima E). red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20939

Tra gli assegni vitalizi corrisposti ad ex parlamentari e alle categorie equiparate e le pensioni ordinarie spettanti ai pubblici dipendenti in quiescenza, nonostante la presenza di alcuni profili di affinita', non sussiste una identita' ne' di natura ne' di regime giuridico, dal momento che l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennita' di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico, indennita' che, nei suoi presupposti e nelle sue finalita', ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego. Tale diversita' assume d'altro canto un'evidenza particolare, dal momento che il particolare tipo di previdenza, costituito dall'assegno vitalizio, ha trovato la sua origine in una forma di mutualita' (Casse di previdenza per i deputati e i senatori istituite nel 1956), che si e' gradualmente trasformata in una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, conservando peraltro un regime speciale, non regolato dalla legge, ma dai regolamenti interni a ciascuna Camera, con aspetti in parte riconducibili al modello pensionistico e in parte tipici del regime delle assicurazioni private. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20940

La diversita' di natura e di regime che distingue gli assegni vitalizi, corrisposti ad ex parlamentari e alle categorie equiparate, dalle pensioni ordinarie spettanti ai pubblici dipendenti in quiescenza non consente di ravvisare una lesione del principio di eguaglianza nella mancata estensione a questi ultimi del piu' favorevole trattamento fiscale, costituito dall'assoggettamento ad imposta - I.R.PE.F. - in percentuale ridotta (mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito) riservato ai primi. Non e' dunque sotto questo profilo che puo' essere accolta la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nei confronti della norma (art. 2, comma sesto-bis, legge 27 aprile 1989, n. 154) che tale trattamento prevede. - V. la precedente massima B e la successiva massima E. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20941

Il trattamento fiscale disposto a favore delle rendite vitalizie costituite a titolo oneroso dall'art. 33, terzo comma, del d.P.R. n. 42 del 1988 (con l'abbattimento al 60 per cento della base imponibile) trova la sua spiegazione sia nel fatto che dette rendite vengono costituite mediante provvista di un capitale a totale carico del beneficiario della rendita, e pertanto anche come forma di incentivo al risparmio privato, sia nel fatto che lo stesso beneficiario, nel momento in cui viene a godere della rendita, ha gia' provveduto a versare le imposte sulle quote di capitale destinate a risparmio, con la conseguenza che la riduzione della base imponibile rispetto alle rendite riscosse viene a rappresentare un correttivo giustificato dall'esigenza di evitare l'onere ingiusto di una doppia imposizione. Tali presupposti non si rinvengono con riguardo agli assegni vitalizi - ai quali, con l'art. 2, comma 6-bis, della legge n. 154 del 1989 (abrogato, ma solo 'ex nunc', con l'art. 14, comma 18, della legge n. 537 del 1993) tale trattamento e' stato esteso- erogati a favore dei parlamentari cessati dalla carica, le cui contribuzioni, oltre ad essere integrate con quote a carico dell'erario, risultano, al pari dei contributi pensionistici, suscettibili di detrazione dalla base imponibile rappresentata dagli importi dell'indennita' in carica. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20942

Stante l'assenza di una identita' di presupposti, specificamente attinenti alla materia fiscale, tra le rendite vitalizie di cui all'art. 47 lett. h) d.P.R. n. 917/1986 e gli assegni vitalizi percepiti da ex parlamentari e dalle categorie equiparate, non sussistono ragioni idonee a giustificare l'equiparazione normativamente operata tra il regime fiscale degli assegni vitalizi e quello delle rendite vitalizie, al fine di concedere ai primi il trattamento privilegiato riconosciuto dalla legge a favore delle seconde, consistente nella riduzione della base imponibile ai fini I.R.PE.F. al 60 per cento. Pertanto va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 2, comma sesto-bis, l. 27 aprile 1989, n. 154, di conversione del d.l. 2 marzo 1989, n. 69 (abrogato con l'art. 14, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ma tuttora applicabile e riferibile ai rapporti anteriori) nella parte in cui - mediante equiparazione tra i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e le rendite vitalizie di cui al comma primo lett. h) dell'art. 47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - riconosce a favore degli stessi vitalizi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un trattamento tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito. - V. la precedente massima D. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 recante "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione della dichiarazione da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative"), nella parte in cui - mediante l'equiparazione tra i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e le rendite vitalizie di cui al comma primo, lett. h) dell'art. 47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - riconosce a favore degli stessi vitalizi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un trattamento tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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