Corte costituzionale

Sentenza n. 288/1994

Corte cost., sent. 13 luglio 1994, n. 288

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
288/1994
Data di deposito
13 luglio 1994
Data di decisione
4 luglio 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:288

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 4, decreto-legge n. 86 del 21 marzo 1988
  • legge n. 160 del 20 maggio 1988
  • art. 11, comma 23, legge n. 537 del 24 dicembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 20826

L'impugnato art. 7, quarto comma, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160) non prevede , per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennita' ordinaria spettante per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, indennita' che, in forza della norma interpretativa contenuta nell'art. 11, comma ventitreesimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, resta fissata nella misura di lire ottocento giornaliere. L'incidenza, che ne deriva, sulla congruita' della prestazione previdenziale spettante a detti lavoratori, discriminati rispetto ad altri che fruiscono, per l'identico trattamento, di siffatto meccanismo di indicizzazione, comporta, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., la illegittimita', 'in parte qua', della norma della legge interpretata, e, in via conseguenziale, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche di quella della legge interpretativa. - Sull'indennita' in questione v. S. n. 497/1988. red.: S.E. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in cui per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennità ordinaria spettante, per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, nella misura indicata dall'art. 13 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 23, primo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), in relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della legge citata n. 160 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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