Corte costituzionale

Sentenza n. 287/1994

Corte cost., sent. 13 luglio 1994, n. 287

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
287/1994
Data di deposito
13 luglio 1994
Data di decisione
4 luglio 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:287

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Toscana del 15 settembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 20579

Ai fini dell'art. 127 Cost. la delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo deve considerarsi come "non nuova" se le modifiche apportate in sede di riesame riguardano esclusivamente le disposizioni consequenzialmente interessate dal rinvio ovvero le parti dell'atto legislativo prive di significato normativo; deve, invece, considerarsi "nuova", se, pur restandosi nell'ambito del medesimo procedimento legislativo, sono state apportate modificazioni che comunque incidono su disposizioni non interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio. - V. S. n. 158/1988, nonche' S. nn. 497/1992, 316/1993. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20580

Il sistema previsto dall'art. 127 Cost. presuppone, da un lato, che il Consiglio regionale, ove intenda superare il blocco costituito dal rinvio governativo, riapprovi la legge non nuova a maggioranza assoluta e, dall'altro, che il Governo, di fronte ad una legge non nuova, possa solo proporre questione di legittimita' costituzionale innanzi alla Corte. Percio', la delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo - ove sia da considerare come "non nuova" - deve essere riapprovata a maggioranza assoluta, e non gia' a maggioranza semplice, pena la sua invalidita'. - V. S. nn. 79/1989, 561/1989, 154/1990, 497/1992. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20581

La legge della Regione Toscana 15 settembre 1993 - adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo - deve essere considerata come "non nuova", in quanto le modificazioni apportate alla delibera "rinviata" sono dirette a porre riparo ai rilievi formulati nel provvedimento di rinvio, e doveva quindi essere riapprovata a maggioranza assoluta, e non gia' a maggioranza semplice come invece e' avvenuto. Pertanto, la suddetta legge regionale (recante "Disposizioni sull'attivita' venatoria nel patrimonio agricolo forestale regionale") va dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 127 Cost. (restando assorbita la questione riferita all'art. 117 Cost.). - V. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Toscana, dal titolo "Disposizioni sull'attività venatoria nel patrimonio agricolo forestale regionale", riapprovata nel corso della seduta consiliare del 15 settembre 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze