Corte costituzionale
Sentenza n. 287/1994
Corte cost., sent. 13 luglio 1994, n. 287
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 287/1994
- Data di deposito
- 13 luglio 1994
- Data di decisione
- 4 luglio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:287
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Toscana del 15 settembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 20579
Ai fini dell'art. 127 Cost. la delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo deve considerarsi come "non nuova" se le modifiche apportate in sede di riesame riguardano esclusivamente le disposizioni consequenzialmente interessate dal rinvio ovvero le parti dell'atto legislativo prive di significato normativo; deve, invece, considerarsi "nuova", se, pur restandosi nell'ambito del medesimo procedimento legislativo, sono state apportate modificazioni che comunque incidono su disposizioni non interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio. - V. S. n. 158/1988, nonche' S. nn. 497/1992, 316/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20580
Il sistema previsto dall'art. 127 Cost. presuppone, da un lato, che il Consiglio regionale, ove intenda superare il blocco costituito dal rinvio governativo, riapprovi la legge non nuova a maggioranza assoluta e, dall'altro, che il Governo, di fronte ad una legge non nuova, possa solo proporre questione di legittimita' costituzionale innanzi alla Corte. Percio', la delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo - ove sia da considerare come "non nuova" - deve essere riapprovata a maggioranza assoluta, e non gia' a maggioranza semplice, pena la sua invalidita'. - V. S. nn. 79/1989, 561/1989, 154/1990, 497/1992. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20581
La legge della Regione Toscana 15 settembre 1993 - adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo - deve essere considerata come "non nuova", in quanto le modificazioni apportate alla delibera "rinviata" sono dirette a porre riparo ai rilievi formulati nel provvedimento di rinvio, e doveva quindi essere riapprovata a maggioranza assoluta, e non gia' a maggioranza semplice come invece e' avvenuto. Pertanto, la suddetta legge regionale (recante "Disposizioni sull'attivita' venatoria nel patrimonio agricolo forestale regionale") va dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 127 Cost. (restando assorbita la questione riferita all'art. 117 Cost.). - V. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Toscana, dal titolo "Disposizioni sull'attività venatoria nel patrimonio agricolo forestale regionale", riapprovata nel corso della seduta consiliare del 15 settembre 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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