Corte costituzionale
Sentenza n. 283/1994
Corte cost., sent. 6 luglio 1994, n. 283
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 283/1994
- Data di deposito
- 6 luglio 1994
- Data di decisione
- 23 giugno 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:283
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 39 del 28 febbraio 1990
- art. 8, comma 1, decreto-legge n. 187 del 14 giugno 1993
- art. 7, comma 12, bis, decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989
- art. 7, comma 12, ter, decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989
- legge n. 296 del 12 agosto 1993
Parametri
Massime
Massima n. 20599
Manifesta infondatezza della questione, in quanto gia' dichiarata non fondata sotto i medesimi profili. - V. S. n. 62/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20600
La finalita' rieducativa della pena - al pari delle altre connotazioni della pena stessa - concerne il trattamento penitenziario in quanto applicato, e non puo' quindi venire in questione quando tale trattamento e' interrotto o (come nel caso dell'espulsione dello straniero extracomunitario, prevista dall'art. 7, comma 12 bis, d.l. n. 416 del 1989) quando e' sospeso. - V. S. nn. 12/1966, 48/1966; nel senso che la finalita' rieducativa accompagna la pena "da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue", v. S. n. 313/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20601
L'espulsione dello straniero extracomunitario disciplinata dall'art. 7, comma 12 bis, del d.l. n. 416 del 1989, configura un'ipotesi di sospensione della custodia cautelare o dell'esecuzione della pena detentiva, e non e' percio' censurabile in riferimento alla finalita' rieducativa e agli altri connotati costituzionali che la pena deve avere, giacche' tali connotazioni concernono il trattamento penitenziario in quanto applicato, e non invece la scelta discrezionale del legislatore - sindacabile sotto il profilo della palese irragionevolezza, e da tale vizio gia' ritenuta, nella specie, esente - di sospendere l'applicazione del trattamento penitenziario e delle funzioni ad esso connesse. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 27, comma terzo, Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 7, comma 12 bis, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. con modif. nella L. 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8, comma primo, del d.l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. con modif. nella L. 12 agosto 1993, n. 296). - nel senso della non manifesta irragionevolezza dell'introduzione della misura dell'espulsione, v. S. n. 62/1994; sull'ambito di applicazione della finalita' rieducativa della pena, v. la precedente massima B., nonche' S. n. 313/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 12-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari e apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8, primo comma, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del citato art. 7, commi 12-bis e 12-ter, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bergamo e dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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