Corte costituzionale

Sentenza n. 282/1994

Corte cost., sent. 6 luglio 1994, n. 282

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
282/1994
Data di deposito
6 luglio 1994
Data di decisione
23 giugno 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:282

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, ultimo co., decreto-legge n. 551 del 30 dicembre 1988
  • art. 5, decreto-legge n. 551 del 30 dicembre 1988
  • art. 3, decreto-legge n. 551 del 30 dicembre 1988
  • legge n. 61 del 21 febbraio 1989
  • art. 4, decreto-legge n. 551 del 30 dicembre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 20757

Nel sottoporre al giudizio della Corte costituzionale le norme che, dettando una disciplina temporanea delle modalita' e dei tempi di concessione dell'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso di abitazione, realizzerebbero una larvata proroga dei rapporti di locazione con la sostanziale ineseguibilita' del titolo esecutivo per un periodo di 48 mesi, il giudice 'a quo' non censura la disciplina della specifica fase procedimentale nella quale si svolge e si esaurisce il suo giudizio - avente per oggetto l'accertamento della sussistenza di cause di priorita' nell'esecuzione degli sfratti - ma disposizioni ad essa estranee. Percio', in mancanza del rapporto di strumentalita' necessaria rispetto alla decisione del giudizio principale, la sollevata questione difetta di rilevanza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, Cost., degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, conv. in l. 21 febbraio 1989, n. 61). - Sulla inammissibilita' di questioni sollevate in difetto del requisito della rilevanza, da ultimo S. n. 8/1993. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze