Corte costituzionale
Sentenza n. 282/1994
Corte cost., sent. 6 luglio 1994, n. 282
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 282/1994
- Data di deposito
- 6 luglio 1994
- Data di decisione
- 23 giugno 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:282
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, ultimo co., decreto-legge n. 551 del 30 dicembre 1988
- art. 5, decreto-legge n. 551 del 30 dicembre 1988
- art. 3, decreto-legge n. 551 del 30 dicembre 1988
- legge n. 61 del 21 febbraio 1989
- art. 4, decreto-legge n. 551 del 30 dicembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 20757
Nel sottoporre al giudizio della Corte costituzionale le norme che, dettando una disciplina temporanea delle modalita' e dei tempi di concessione dell'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso di abitazione, realizzerebbero una larvata proroga dei rapporti di locazione con la sostanziale ineseguibilita' del titolo esecutivo per un periodo di 48 mesi, il giudice 'a quo' non censura la disciplina della specifica fase procedimentale nella quale si svolge e si esaurisce il suo giudizio - avente per oggetto l'accertamento della sussistenza di cause di priorita' nell'esecuzione degli sfratti - ma disposizioni ad essa estranee. Percio', in mancanza del rapporto di strumentalita' necessaria rispetto alla decisione del giudizio principale, la sollevata questione difetta di rilevanza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, Cost., degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, conv. in l. 21 febbraio 1989, n. 61). - Sulla inammissibilita' di questioni sollevate in difetto del requisito della rilevanza, da ultimo S. n. 8/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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