Corte costituzionale
Sentenza n. 271/1994
Corte cost., sent. 30 giugno 1994, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 271/1994
- Data di deposito
- 30 giugno 1994
- Data di decisione
- 22 giugno 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:271
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 24, Costituzione
- art. 6, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 20861
Posto che l'art. 109, secondo comma, cod. proc. pen. ha garantito in generale al cittadino italiano appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta il diritto ad essere interrogato o esaminato nella madre-lingua (con la conseguente redazione del relativo verbale in tale lingua, oltre che in quella ufficiale del processo), diritto attivabile a richiesta dell'interessato davanti all'autorita' giudiziaria avente competenza, in primo o secondo grado, nel territorio di insediamento della stessa minoranza, tale garanzia, in quanto destinata a preservare l'effettivita' del diritto alla difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., non solo come difesa tecnica, ma anche come autodifesa, non puo' non spettare - indipendentemente dai contenuti particolare della disciplina introdotta per il Trentino-Alto Adige con il d.P.R. n. 574 del 1988 - anche ai cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, rispetto ai quali - sempre ai sensi dell'art. 109, secondo comma, cod. proc. pen. - restano peraltro salvi "gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali". Di conseguenza una volta che l'imputato, appartenente alla minoranza linguistica tedesca, abbia scelto ai sensi dell'art. 17, sesto comma, d.P.R. n. 574/1988, la lingua del processo nella lingua diversa da quella materna anche in funzione delle esigenze della difesa tecnica, deve ammettersi - diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - la possibilita' per lo stesso di rendere dichiarazioni spontanee o di essere esaminato nella propria madre-lingua. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e 100 Stat. spec. T.A.A., dell'art. 17, sesto comma, d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574). red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20862
Nei confronti dei cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco della Provincia di Bolzano il diritto relativo alla scelta della lingua del processo di cui all'art. 17 d.P.R. 574/1988 non si presenta alternativo bensi' concorrente con il diritto, attribuito in generale a tutti i cittadini appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute, ad essere interrogati o esaminati, a propria richiesta, nella lingua materna: collegandosi il primo diritto all'art. 6 Cost., in relazione alle esigenze di tutela riconosciute a favore del patrimonio culturale di una particolare minoranza, ed il secondo all'art. 24 Cost., in relazione all'esigenza di far salvo, attraverso la difesa in giudizio, un diritto inviolabile della persona umana. La Corte ha gia' avuto modo di rilevare tale diversita' dei due piani di garanzia, quando ha sottolineato l'"interferenza", ma non la "coincidenza o sovrapposizione" tra la tutela spettante alla minoranza linguistica riconosciuta, che si realizza non costringendo gli appartenenti a tale minoranza ad usare nei rapporti con le autorita' pubbliche una lingua diversa da quella materna, e la tutela connessa alla garanzia costituzionale del diritto di difesa riferita al singolo e suscettibile di realizzarsi, in relazione all'esigenza di una corretta utilizzazione degli strumenti processuali e di una adeguata comprensione degli stessi, attraverso l'uso da parte dell'inquisito stesso della lingua materna. - S. n. 62/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, sesto comma, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di uso della lingua tedesca e ladina nei procedimenti giurisdizionali), in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione ed all'art. 100 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige, questione sollevate dal Pretore di Bolzano con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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