Corte costituzionale
Sentenza n. 268/1994
Corte cost., sent. 30 giugno 1994, n. 268
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 268/1994
- Data di deposito
- 30 giugno 1994
- Data di decisione
- 22 giugno 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:268
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 5, comma 1, legge n. 223 del 23 luglio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 20554
Ai fini dell'ammissibilita' della questione incidentale di legittimita' costituzionale, l'accertamento e la valutazione di circostanze di fatto spettano esclusivamente al giudice 'a quo'. (Reiezione di un'eccezione di inammissibilita' dedotta dalla parte costituita assumendo che le circostanze di fatto escluderebbero la rilevanza della questione sollevata). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20555
Ai fini dell'ammissibilita' della questione incidentale di legittimita' costituzionale, e' sufficiente che la rilevanza sia coerentemente motivata dal giudice 'a quo' sulla base di premesse non manifestamente implausibili. (Reiezione di un'eccezione di inammissibilita' dedotta dalla parte costituita assumendo l'erroneita' dell'interpretazione alla cui stregua l'autorita' rimettente ha ritenuto la questione rilevante). - Cfr., da ultimo, S. n. 183/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20556
L'autonomia contrattuale dei singoli e' tutelata, a livello costituzionale, solo indirettamente, in quanto strumento di esercizio di liberta' costituzionalmente garantite. In particolare, l'art. 41, comma primo, Cost., tutela l'autonomia negoziale come mezzo di esplicazione della liberta' di iniziativa economica, la quale si esercita normalmente in forma di impresa: deve percio' escludersi che il detto parametro garantisca anche l'autonomia negoziale dei singoli lavoratori subordinati, dal momento che essi non assumono alcuna iniziativa economica, bensi' accettano di essere inseriti nell'organizzazione produttiva costituita dall'iniziativa della controparte. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 5, comma primo, della L. 23 luglio 1991 n. 223, sollevata con improprio riferimento all'art. 41, comma primo, Cost.). - Sulla tutela costituzionale dell'autonomia negoziale, v. S. nn. 241/1990, 159/1988, 89/1984. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20557
L'art. 5, comma primo, della L. n. 223 del 1991, al fine di "procedimentalizzare" l'esercizio del potere organizzativo imprenditoriale, stabilisce che i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilita' siano concordati con i sindacati maggiormente rappresentativi, ma tali accordi sindacali - rispetto ai quali i criteri legali di scelta indicati nella medesima disposizione rivestono carattere meramente suppletivo - non appartengono alla specie dei contratti collettivi normativi (contemplati dall'art. 39 Cost.), giacche' esplicano efficacia diretta solo nei confronti degli imprenditori stipulanti, mentre incidono sui singoli prestatori di lavoro indirettamente, attraverso il licenziamento intimato dall'imprenditore. Pertanto, il rinvio legislativo ai detti accordi non implica, di per se', un potere sindacale di disporre della stabilita' del posto di lavoro dei lavoratori, atteso che il diritto alla conservazione del posto non preesiste all'accordo sindacale, ma dipende da questo e si identifica col diritto all'applicazione dei criteri di scelta in esso previsti (anche se va detto che l'accordo non e' valido - con conseguente annullabilita' del licenziamento intimato - quando sia contrario a principi costituzionali o a norme imperative di legge, ovvero se risulti discriminatorio e irrazionale). (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 5, comma primo, L. 23 luglio 1991, n. 223, sotto il profilo della violazione dei limiti all'autonomia collettiva e della liberta' di organizzazione sindacale, sancito dall'art. 39, comma primo, Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20558
Il problema dell'efficacia 'erga omnes' del contratto collettivo si pone per i contratti normativi, ma non per quelli che, in base all'art. 5, comma primo, della L. n. 223 del 1993, stabiliscono i criteri di scelta cui gli imprenditori debbono attenersi nella scelta dei lavoratori da collocare in mobilita', dal momento che l'efficacia di tali contratti nei confronti dei singoli lavoratori (mediata dai provvedimenti individuali di licenziamento) si fonda sulla legge che ad essi rinvia. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 39, comma quarto, Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 5, comma primo, della L. 23 luglio 1991, n. 223, in quanto attribuirebbe ai contratti ivi richiamati efficacia 'erga omnes' senza le condizioni cui tale efficacia e' subordinata dalla norma costituzionale). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 39 e 41, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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