Corte costituzionale

Sentenza n. 267/1994

Corte cost., sent. 30 giugno 1994, n. 267

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
267/1994
Data di deposito
30 giugno 1994
Data di decisione
22 giugno 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:267

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20740

Riguardo alla ricognizione di persone, prevista dall'art. 213 cod. proc. pen., conformemente alla concorde dottrina e alla stessa giurisprudenza, deve ritenersi, che -sebbene non sia esplicitato dalla norma- nel caso in cui la persona chiamata ad effettuare l'atto in questione, sia un coimputato o un imputato in un procedimento connesso, in base al principio 'nemo tenetur se detegere', essa sia assistita dal diritto al silenzio e possa non prestarsi alla ricognizione attiva. Ne' a diversa conclusione puo' condurre il fatto che la disciplina della ricognizione non contempla, per il coimputato e per l'imputato in un procedimento connesso, le incompatibilita' per gli stessi previste dall'art. 197 cod. proc. pen. riguardo alla testimonianza, giacche', comunque si voglia definire la natura del mezzo di prova-ricognizione, e' arbitrario equiparare la ricognizione alla testimonianza. Vanno quindi respinte - in quanto formulate in base all'errato contrario assunto interpretativo - le censure di violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa formulate in proposito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 213 cod. proc. pen.). - Cfr. Cassazione, Sez. VI pen., u.p. 18 febbraio 1994 (Goddi), secondo la quale, nell'ipotesi in questione, e' applicabile la regola, prevista per l'esame dall'art. 210, quarto comma, cod. proc. pen., dell'avviso della facolta' di non rispondere. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze