Corte costituzionale
Sentenza n. 266/1994
Corte cost., sent. 30 giugno 1994, n. 266
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 266/1994
- Data di deposito
- 30 giugno 1994
- Data di decisione
- 22 giugno 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:266
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 20759
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto - come la Corte ha rilevato nei giudizi in cui e' gia' stata sollevata in riferimento al solo art. 3 - le considerazioni e gli argomenti su cui si basa, rientrando nell'ambito della generale politica economica e giudiziaria, attengono alla sfera di discrezionalita' del legislatore al quale solo spetta la scelta tra le varie soluzioni possibili, mentre e' chiaro che il richiamo, nel caso di specie, oltre che all'art. 3, agli artt. 2 e 24 Cost. - peraltro non riferibili alla materia 'de qua' - non puo' spostare i termini del ragionamento svolto nelle precedenti decisioni. - S. n.54/1991 e O. n. 11/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20760
La diversita' normativa esistente tra impresa artigiana e piccola societa' commerciale non rende comparabili e assimilabili le due realta' giuridiche sotto il limitato, pur non trascurabile, nodo della loro assoggettabilita' (o meno) al fallimento. Infatti la disciplina dell'impresa artigiana costituisce oggetto di un complesso di valutazioni e disposizioni legislative non limitabili esclusivamente al problema dell'assoggettabilita' della stessa al fallimento, quali ad es. l'istituzione di un albo delle imprese artigiane dove possono iscriversi anche quelle costituite nelle forme societarie consentite; la determinazione di precisi limiti dimensionali; la previsione di uno specifico procedimento amministrativo per la verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo; la previsione dell'iscrizione degli imprenditori artigiani in una sezione speciale del registro delle imprese; cosi' dando all'artigianato il particolare rilievo di meritevolezza qual e' desumibile dagli artt. 45, secondo comma, e 117 Cost. Pertanto non e' operazione logica e corretta dedurre l'irrazionalita' della piu' sfavorevole disciplina riservata alle imprese-societa' non artigianali circa la loro assoggettabilita' al fallimento, diversamente da quanto stabilito per le societa' artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267). red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società commerciali, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Lucera con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società commerciali, a differenza delle società artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Tribunali di Lucera e Teramo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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