Corte costituzionale

Sentenza n. 266/1994

Corte cost., sent. 30 giugno 1994, n. 266

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
266/1994
Data di deposito
30 giugno 1994
Data di decisione
22 giugno 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:266

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 20759

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto - come la Corte ha rilevato nei giudizi in cui e' gia' stata sollevata in riferimento al solo art. 3 - le considerazioni e gli argomenti su cui si basa, rientrando nell'ambito della generale politica economica e giudiziaria, attengono alla sfera di discrezionalita' del legislatore al quale solo spetta la scelta tra le varie soluzioni possibili, mentre e' chiaro che il richiamo, nel caso di specie, oltre che all'art. 3, agli artt. 2 e 24 Cost. - peraltro non riferibili alla materia 'de qua' - non puo' spostare i termini del ragionamento svolto nelle precedenti decisioni. - S. n.54/1991 e O. n. 11/1993. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20760

La diversita' normativa esistente tra impresa artigiana e piccola societa' commerciale non rende comparabili e assimilabili le due realta' giuridiche sotto il limitato, pur non trascurabile, nodo della loro assoggettabilita' (o meno) al fallimento. Infatti la disciplina dell'impresa artigiana costituisce oggetto di un complesso di valutazioni e disposizioni legislative non limitabili esclusivamente al problema dell'assoggettabilita' della stessa al fallimento, quali ad es. l'istituzione di un albo delle imprese artigiane dove possono iscriversi anche quelle costituite nelle forme societarie consentite; la determinazione di precisi limiti dimensionali; la previsione di uno specifico procedimento amministrativo per la verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo; la previsione dell'iscrizione degli imprenditori artigiani in una sezione speciale del registro delle imprese; cosi' dando all'artigianato il particolare rilievo di meritevolezza qual e' desumibile dagli artt. 45, secondo comma, e 117 Cost. Pertanto non e' operazione logica e corretta dedurre l'irrazionalita' della piu' sfavorevole disciplina riservata alle imprese-societa' non artigianali circa la loro assoggettabilita' al fallimento, diversamente da quanto stabilito per le societa' artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267). red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società commerciali, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Lucera con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società commerciali, a differenza delle società artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Tribunali di Lucera e Teramo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze