Corte costituzionale

Sentenza n. 257/1994

Corte cost., sent. 23 giugno 1994, n. 257

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
257/1994
Data di deposito
23 giugno 1994
Data di decisione
20 giugno 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:257

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 3, n. 1, legge n. 907 del 17 luglio 1942

Parametri

Massime

Massima n. 20549

Il regime delle preclusioni proprio del giudizio di rinvio non impedisce che il giudice investito del rinvio sollevi questione di legittimita' costituzionale della norma dalla quale e' stato tratto il principio di diritto enunciato dalla Cassazione ed al quale il suddetto giudice deve uniformarsi. - Cfr., da ultimo, S. nn. 138/1993, 289/1992, 30/1990. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20550

L'avvenuta determinazione convenzionale del canone, dovuto dal concessionario per l'estrazione di sale da giacimenti o sorgenti di acque, non incide sulla rilevanza della questione di costituzionalita' della norma legislativa che impone il pagamento del canone medesimo. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' dedotta dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 1, L. n. 907 del 1942). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20551

L'art. 3, n. 1, della L. n. 907 del 1942, assoggettando l'estrazione del sale da miniere o sorgenti di acque al pagamento di un canone annuo, aggiuntivo al diritto proporzionale di concessione mineraria, non determina sostanziali disparita' di trattamento rispetto ai concessionari di miniere diverse, dal momento che - ai sensi dell'art. 18 del r.d. n. 1443 del 1927 - tutte le concessioni minerarie possono essere sottoposte a condizioni ed obblighi analoghi, secondo valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 3, n. 1, L. 17 luglio 1942, n. 907). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20552

La riserva "monopolistica" allo Stato dell'attivita' di estrazione del sale - la quale, secondo giurisprudenza della Cassazione, giustifica la denunciata imposizione di un canone al concessionario - non rappresenta un caso tipico di monopolio 'ex' art. 43 Cost., ma discende, quale effetto automatico e conseguenziale, dalla natura di bene patrimoniale indisponibile - appartenente allo Stato (art. 826, comma secondo, cod. civ.) - della miniera in cui l'estrazione si svolge; detta riserva persegue altresi' interessi essenziali (sul piano igienico, alimentare, industriale, ecc.) che vieppiu' giustificano la gestione diretta della produzione di sale da parte dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 43 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 3, n. 1, L. 17 luglio 1942, n. 907). - V., con riguardo al monopolio di vendita dei tabacchi, S. n. 209/1976 e O. n. 59/1984. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 43 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze con la ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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