Corte costituzionale
Sentenza n. 257/1994
Corte cost., sent. 23 giugno 1994, n. 257
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 257/1994
- Data di deposito
- 23 giugno 1994
- Data di decisione
- 20 giugno 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:257
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, n. 1, legge n. 907 del 17 luglio 1942
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 18, regio decreto n. 1443 del 29 luglio 1927
- art. 43, Costituzione
- art. 826, comma 2, codice civile
Massime
Massima n. 20549
Il regime delle preclusioni proprio del giudizio di rinvio non impedisce che il giudice investito del rinvio sollevi questione di legittimita' costituzionale della norma dalla quale e' stato tratto il principio di diritto enunciato dalla Cassazione ed al quale il suddetto giudice deve uniformarsi. - Cfr., da ultimo, S. nn. 138/1993, 289/1992, 30/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20550
L'avvenuta determinazione convenzionale del canone, dovuto dal concessionario per l'estrazione di sale da giacimenti o sorgenti di acque, non incide sulla rilevanza della questione di costituzionalita' della norma legislativa che impone il pagamento del canone medesimo. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' dedotta dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 1, L. n. 907 del 1942). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20551
L'art. 3, n. 1, della L. n. 907 del 1942, assoggettando l'estrazione del sale da miniere o sorgenti di acque al pagamento di un canone annuo, aggiuntivo al diritto proporzionale di concessione mineraria, non determina sostanziali disparita' di trattamento rispetto ai concessionari di miniere diverse, dal momento che - ai sensi dell'art. 18 del r.d. n. 1443 del 1927 - tutte le concessioni minerarie possono essere sottoposte a condizioni ed obblighi analoghi, secondo valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 3, n. 1, L. 17 luglio 1942, n. 907). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20552
La riserva "monopolistica" allo Stato dell'attivita' di estrazione del sale - la quale, secondo giurisprudenza della Cassazione, giustifica la denunciata imposizione di un canone al concessionario - non rappresenta un caso tipico di monopolio 'ex' art. 43 Cost., ma discende, quale effetto automatico e conseguenziale, dalla natura di bene patrimoniale indisponibile - appartenente allo Stato (art. 826, comma secondo, cod. civ.) - della miniera in cui l'estrazione si svolge; detta riserva persegue altresi' interessi essenziali (sul piano igienico, alimentare, industriale, ecc.) che vieppiu' giustificano la gestione diretta della produzione di sale da parte dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 43 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 3, n. 1, L. 17 luglio 1942, n. 907). - V., con riguardo al monopolio di vendita dei tabacchi, S. n. 209/1976 e O. n. 59/1984. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 43 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze con la ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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