Corte costituzionale

Sentenza n. 243/1994

Corte cost., sent. 16 giugno 1994, n. 243

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
243/1994
Data di deposito
16 giugno 1994
Data di decisione
9 giugno 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:243

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 8, legge n. 217 del 30 luglio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 20751

L''iter' argomentativo in base al quale il giudice rimettente ha ritenuto in fatto la sussistenza delle condizioni di applicabilita' della norma impugnata non e' sindacabile dalla Corte - data la natura del tutto fattuale di tale accertamento -, salvo che per manifesta contraddittorieta' od illogicita' (non ravvisabili nella fattispecie in cui il giudice rimettente abbia ritenuto documentate le condizioni prescritte dalla legge circa il reddito e la non convivenza con altri familiari da parte dell'imputato e abbia quindi sollevato la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 1, comma ottavo, legge 30 luglio 1990 n. 217, nella parte in cui esclude la possibilita' di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti esclusivamente contravvenzioni). red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20752

L'art. 1, comma ottavo, legge 30 luglio 1990, n. 217, che esclude la possibilita' di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti esclusivamente contravvenzioni, non viola l'art. 24, comma primo e secondo, Cost., perche', non applicandosi il patrocinio a spese dello Stato, opera comunque in tali procedimenti la generale disciplina del gratuito patrocinio posta dal r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282, che costituisce una prima, pur se minimale ma costituzionalmente sufficiente, realizzazione del precetto che assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, precetto che trova legittima attuazione, con varia gradualita' ed intensita', secondo scelte discrezionali del legislatore, essendoci soltanto una linea di tendenza - maggiormente aderente al principio costituzionale - che privilegia l'anticipazione delle spese afferenti al patrocinio dei non abbienti rispetto alla mera gratuita' delle prestazioni. Ne' inoltre e' ravvisabile una lesione del principio di eguaglianza, poiche' non e' priva di giustificazione la disciplina differenziata dell'assistenza legale dei non abbienti secondo che il giudizio penale abbia ad oggetto l'imputazione per contravvenzione piuttosto che per delitto, sussistendo nel sistema penale pur sempre un'apprezzabile differenza tra delitti e contravvenzioni, la quale e' ancorata alla diversa specie della pena irrogabile e comporta comunque, sotto taluni aspetti (quali l'elemento psicologico del reato e la prescrizione), un distinto regime giuridico, non contraddetto dalla circostanza che talora sia in concreto possibile rinvenire contravvenzioni sanzionate piu' gravemente di delitti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost., dell'art. 1, comma ottavo, legge 30 luglio 1990, n. 217). - Sui criteri di varia gradualita' ed intensita' adottati dal legislatore, nella sua discrezionalita', nel dare attuazione al precetto costituzionale per cui vanno assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, v. S. nn. 165/1993 e 194/1992; sulla minore rilevanza delle contravvenzioni rispetto ai delitti v. O. n. 462/1987. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi 1 e 2, della Costituzione, dal Pretore di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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