Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1994

Corte cost., sent. 10 febbraio 1994, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/1994
Data di deposito
10 febbraio 1994
Data di decisione
26 gennaio 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:24

Norme oggetto del giudizio

  • art. 73, comma 3, regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938

Parametri

Massime

Massima n. 20429

Riguardo alle modalita' - disciplinate dagli artt. 72 e 73 del r.d.l. n. 680 del 1938 - del pagamento da parte degli iscritti alla C.P.D.E.L. dei contributi dovuti per il riscatto di servizi utili a pensione, e' lesiva del principio di eguaglianza la esclusione, per gli iscritti che, avendo optato per il pagamento in unica soluzione e non essendo incorsi nella decadenza prevista per l'inosservanza del termine di un anno dalla comunicazione del provvedimento di ammissione al riscatto, non lo abbiano effettuato prima della cessazione dall'impiego, della facolta' di chiedere che il contributo sia recuperato mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia. Non si giustificano, infatti, ne' la disparita' di trattamento rispetto agli iscritti ai quali, 'coeteris paribus', avendo in precedenza optato per il pagamento rateale, tale possibilita' e' concessa, ne' la imposizione al dipendente obbligato al pagamento dell'intero contributo, di un trattamento identico a quello stabilito per chi sia incorso nella decadenza per inosservanza del citato termine, ne', tanto meno, gli effetti pregiudizievoli, sulle sue esigenze di vita, del vedersi arbitrariamente privato della facolta' di fruire della piu' favorevole forma di pagamento, ovviamente piu' consona alla condizione di chi ha lasciato il lavoro. Pertanto - assorbito l'altro profilo dedotto (in riferimento all'art. 36 Cost.) - l'art. 73, terzo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (nel testo vigente prima delle modifiche addotte dall'art. 10 della legge 8 agosto 1991, n. 274) va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la facolta' - per il dipendente cessato dall'impiego senza aver effettuato il pagamento dell'onere di riscatto in unica soluzione, ma senza essere ancora incorso, al momento della cessazione, nella decadenza prevista dall'art. 72, secondo comma - di chiedere all'ente previdenziale che il contributo dovuto venga recuperato mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso decreto e successive modificazioni. red.: S.E. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, terzo comma, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà - per il dipendente che sia cessato dall'impiego, senza aver effettuato il pagamento dell'onere di riscatto in unica soluzione, ma senza essere ancora incorso, al momento della cessazione, nella decadenza prevista dal precedente art. 72, secondo comma - di chiedere all'ente previdenziale che il contributo dovuto venga recuperato mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso regio decreto legge n. 680 del 1938 e successive modificazioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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