Corte costituzionale
Sentenza n. 236/1994
Corte cost., sent. 10 giugno 1994, n. 236
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 236/1994
- Data di deposito
- 10 giugno 1994
- Data di decisione
- 6 giugno 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:236
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 5, decreto-legge n. 90 del 27 aprile 1990
- legge n. 165 del 26 giugno 1990
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 23, Costituzione
- art. 53, Costituzione
Massime
Massima n. 20906
Secondo la giurisprudenza della Corte,nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, il difetto di giurisdizione del giudice 'a quo' fa escludere la rilevanza della questione solo ove esso risulti chiaramente dalla legge, ovvero corrisponda ad un univoco orientamento giurisprudenziale si' da rivestire il carattere dell'evidenza, evidenza che certamente non sussiste quando - come nella specie - il giudice 'a quo' abbia affermato con sentenza la propria giurisdizione motivando ampiamente sul punto. - Da ultimo, O. n. 14/1993. red.: S.P.
Massima n. 20907
Rientra nella competenza del giudice 'a quo' determinare il 'thema decidendum' del promosso giudizio di legittimita' costituzionale. La Corte, percio', non puo', in sede di verifica della sussistenza della rilevanza, sindacare con proprie valutazioni l''iter' logico seguito dal giudice nella impostazione prescelta per pervenire alla decisione sul merito, dovendo tale controllo contenersi nei limiti della verifica della effettiva possibilita' di fare applicazione della norma denunciata ai fini della definizione del giudizio. red.: S.P.
Massima n. 20908
Secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte in materia, ai fini dell'individuazione delle prestazioni patrimoniali imposte a cui si applica l'art. 23 Cost., piu' che alle formali qualificazioni delle prestazioni, alla fonte negoziale o meno dell'atto costitutivo, al dato empirico dell'inserimento di obbligazioni 'ex lege' in contratti privatistici, o alla maggiore o minore valenza sinallagmatica delle rispettive prestazioni, va riconosciuto un peso decisivo agli aspetti pubblicistici dell'intervento delle autorita', ed in particolare alla disciplina della destinazione e dell'uso di beni o servizi, per i quali si verifica che in considerazione della loro natura giuridica, della situazione di monopolio pubblico o della essenzialita' di alcuni bisogni di vita soddisfatti da quei beni o servizi, la determinazione della prestazione sia unilateralmente imposta con atti formali autoritativi che, incidendo sostanzialmente sulla sfera dell'autonomia privata, giustificano la riserva di legge prevista dal precetto costituzionale. - V. S. nn. 122/1957, 36/1959, 70/1960, 2/1962, 55/1963, 4/1957, 72/1969 e 127/1988. red.: S.P.
Massima n. 20909
Come la Corte ha ripetutamente affermato, il principio della riserva di legge previsto dall'art. 23 Cost. e' di carattere relativo, essendo richiesto che la prestazione sia imposta "in base alla legge": come tale, esso puo' dirsi rispettato anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalita' dell'amministrazione, purche' gli stessi siano in qualche modo desumibili (dalla composizione o funzionamento dell'autorita' competente, dalla destinazione della prestazione, dal sistema procedimentale che prevede la collaborazione di piu' organi) al fine di evitare arbitrii dell'amministrazione. - V. 'ex plurimis', S. nn. 90/1994, 34/1986 e 67/1973. red.: S.P.
Massima n. 20910
La disposizione dell'art. 12, quinto comma, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165), nella quale si demanda ad un regolamento ministeriale di stabilire i criteri per le rideterminazioni di canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per la utilizzazione di beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato (nella specie, per l'estrazione di materiale limo-sabbioso dal greto dei fiumi) non e' in contrasto, alla luce dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale, con l'art. 23 Cost.. Dato che il canone e', con atto formalmente autoritativo, stabilito unilateralmente dalla pubblica amministrazione e viene ad incidere sulla sfera di autonomia dei privati, non in grado di procurarsi altrimenti il suddetto materiale, non c'e' dubbio infatti che nella fattispecie ci si trova di fronte alla determinazione di una prestazione patrimoniale imposta a cui si estende la garanzia della riserva di legge richiesta dal precetto costituzionale. Peraltro, posto che la rideterminazione prevista dalla norma impugnata prende a base i canoni concretamente applicabili "derivanti dall'applicazione delle tariffe e misure stabilite in virtu' di leggi e regolamenti" (nella specie, dal decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, secondo cui i canoni erano determinati sentiti i competenti uffici tecnici erariali, tenuto conto dell'andamento dei prezzi dei materiali estratti sul libero mercato e in misura non inferiore a L. 800 per ogni metro cubo, e che, in considerazione della diversa epoca di fissazione di dette tariffe e della sopravvenuta svalutazione monetaria, il Ministro delle finanze e' autorizzato, di concerto con il Ministro del tesoro, ad aumentare quelle misure entro limiti massimi precisati a seconda dei periodi di determinazione dei canoni-base, se ne deve concludere che nel caso in questione i poteri discrezionali dell'amministrazione sono delimitati in un ambito tale da non comportare lesione dell'invocato principio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 23 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, quinto comma, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165). - v. le precedenti massime C e D. red.: S.P.
Massima n. 20911
Sia nel collegare la prestazione imposta al principio della capacita' contributiva, sia per informare il sistema tributario a criteri di progressivita', l'art. 53 Cost. fa riferimento solo a quelle che, tra le prestazioni patrimoniali coattive, hanno natura tributaria. - Da ultimo, S. n. 500/1993. red.: S.P.
Massima n. 20912
I canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi dovuti per la utilizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio dello Stato, di cui all'art. 12, quinto comma, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (convertito in legge con legge 26 giugno 1990, n. 165) non possono farsi rientrare fra le prestazioni di carattere tributario cui solo e' riferibile, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 53 Cost.. Va quindi senz'altro respinta la censura formulata - sull'errato presupposto dell'applicabilita' di tale articolo - in base all'assunto che la previsione, nella norma suddetta, della rideterminazione dei canoni "a decorrere dall'anno 1990", anziche' da un momento successivo all'entrata in vigore del decreto-legge, e quindi in via retroattiva, avrebbe finito col gravare i soggetti onerati per una capacita' contributiva non piu' esistente al momento dell'imposizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 53 Cost., dell'art. 12, quinto comma, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, 'in parte qua'). - V. la precedente massima F. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, quinto comma, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Riforma tributaria e provvedimenti vari) convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevate, in riferimento agli artt. 23 e 53 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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