Corte costituzionale

Sentenza n. 233/1994

Corte cost., sent. 10 giugno 1994, n. 233

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
233/1994
Data di deposito
10 giugno 1994
Data di decisione
6 giugno 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:233

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 24 settembre 1993

Parametri

  • art. 31, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 102, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 62, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, lett. d), legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 34, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 6, Costituzione
  • art. 48, Costituzione
  • art. 3, Costituzione
  • statuto regione Trentino Alto Adige n. 102

Massime

Massima n. 20565

La delibera con cui il Consiglio dei ministri autorizza il ricorso in via principale alla Corte costituzionale non deve soltanto contenere i necessari e adeguati riferimenti alla normativa impugnata, ma deve indicare (sia pure concisamente) i motivi posti dal Governo a base, prima, del rinvio al Consiglio regionale, e, successivamente, del ricorso alla Corte: deve cioe' - seppur non rigorosamente completa e dettagliata - contenere elementi tali da consentire (all'Avvocatura dello Stato e poi alla Corte) di comprendere la portata della volonta' del Consiglio dei ministri, deducendo eventualmente la questione di costituzionalita' dalla puntuale indicazione (oltre che della normativa impugnata) dei parametri costituzionali violati, oppure precisando o desumendo detti parametri dalla chiara determinazione della questione che si intende sollevare, o ancora integrando tale motivazione con quella contenuta nel precedente provvedimento di rinvio al Consiglio regionale. (Alla stregua di tali criteri, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso governativo avverso la delibera legislativa della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata il 24 settembre 1993, sul riflesso che la delibera adottata dal Consiglio dei ministri in data 7 ottobre 1993 - integrata dalla precedente delibera di rinvio al Consiglio regionale - oltre a contenere precisi riferimenti alla normativa impugnata ed ai parametri costituzionali, indica concisamente la ragione della dedotta violazione degli artt. 62 e 102 dello Statuto speciale). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20566

I motivi del ricorso statale avverso la legge riapprovata dal consiglio regionale devono corrispondere, perlomeno in termini sostanziali, a quelli posti a base del precedente atto di rinvio, e devono essere individuabili con sufficiente chiarezza, tali cioe' da consentire alla Corte di determinare - ancorche' attraverso una certa elasticita' della motivazione a sostegno del ricorso - il 'thema' del contendere ed i parametri posti a base delle sollevate questioni di costituzionalita'. (Alla stregua di tali criteri, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso governativo avverso la delibera legislativa della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata il 24 settembre 1993, benche' i motivi fossero formulati in modo sintetico e non immuni da qualche lacuna o inesattezza). - Sulla corrispondenza tra motivi di ricorso e motivi di rinvio, v. S. n. 726/1988; sull'adeguata specificita' dei motivi del ricorso, v. S. nn. 369/1990, 484/1991, 392/1992. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20567

La tutela costituzionale delle minoranze etnico-linguistiche (e, nella specie, di quelle tedesca e ladina) implica che ad esse sia garantito anche il diritto di esprimere in condizioni di effettiva parita' la propria rappresentanza politica, ma tale garanzia non puo' superare certi limiti, dovuti ad una serie di diverse considerazioni (anche di proporzionalita' numerica) e soprattutto al necessario contemperamento di questa esigenza con altri valori parimenti meritevoli di tutela (come il principio di pari efficacia di ciascun voto nella formazione degli organi elettivi). - Sul diritto delle minoranze linguistiche ad esprimere una propria rappresentanza politica, v. S. n. 438/1993; sulla possibilita' di un trattamento specificamente differenziato delle minoranze stesse, v. S. n. 86/1975; nel senso che l'art. 6 Cost. individua un interesse da perseguire ad opera della potesta' legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, v. S. nn. 242/1989 e 289/1987. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20568

La garanzia della necessaria rappresentanza della minoranza linguistica ladina nel consiglio provinciale e regionale a scapito di candidati che ottengano - in ipotesi - un maggior numero di voti, e' limitata dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 62) alle popolazioni della provincia di Bolzano, e non puo' essere esteso dal legislatore regionale al gruppo ladino della provincia di Trento: infatti, la norma statutaria dispone - con la sua forza di fonte costituzionale - una deroga eccezionale e priva di 'vis expansiva' al principio fondamentale di eguaglianza del voto nella formazione degli organi elettivi (artt. 3 e 48 Cost., nonche' 25 dello Statuto), in esito a un bilanciamento di valori operato con riguardo a concrete circostanze, onde il contenuto della deroga non puo' essere ampliato se non mediante norme dotate anch' esse di forza costituzionale. Pertanto, la delibera legislativa della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata il 24 settembre 1993 - diretta a consentire la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento nel consiglio provinciale e regionale - va dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 62 e 102 dello Statuto. - V. massima precedente (e richiami ivi indicati); sulla pari efficacia di ciascun voto nella formazione degli organi elettivi, v. S. nn. 60/1963 e 43/1961. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Trentino-Alto Adige, riapprovata il 24 settembre 1993, recante "Modifiche ed integrazioni al t.u. delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, al fine di consentire la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento nel Consiglio regionale e provinciale".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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