Corte costituzionale
Sentenza n. 224/1994
Corte cost., sent. 8 giugno 1994, n. 224
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 224/1994
- Data di deposito
- 8 giugno 1994
- Data di decisione
- 26 maggio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:224
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 159, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 152, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 47, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 15, comma 3, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 15, comma 1, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 15, comma 4, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 47, comma 2, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 47, comma 3, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 152, comma 1, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 159, comma 2, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 159, comma 3, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 159, comma 4, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
Parametri
- art. 11, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 20810
Il t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con d.lgs. n. 385 del 1993, non e' 'compilatorio', ma 'normativo' (o 'innovativo'), trovando il suo fondamento nella delega conferita al Governo con l' art.25, secondo comma, l. n. 142 del 1992, cosicche' le norme in esso contenute, assumono una propria forza dispositiva, suscettibile di incidere autonomamente nella sfera regionale, quand'anche si configurino come ripetitive - in tutto o in parte - di precedenti disposizioni di legge. Non osta pertanto all'ammissibilita' dei ricorsi proposti in ordine agli artt. 15, 47, 152 e 159 del detto t.u., la mancata impugnazione, da parte delle regioni e delle province ricorrenti, altresi' dell'art. 46, d.lgs. n. 481 del 1992 (attuativo della direttiva CEE n.89/646), il cui contenuto si assume sia stato sostanzialmente riprodotto, in particolare, dal predetto art. 159: e cio', anche in considerazione del principio piu' volte sottolineato dalla Corte, in base al quale l'istituto dell'acquiescenza non opera nei giudizi in via principale. (Sulla base di tali argomentazioni e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' prospettata in ordine ai suindicati ricorsi e gli stessi sono stati ritenuti ammissibili, in quanto proposti con tempestivita'). - S. nn. 49/1987, 19/1970 e 113/1967. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20811
Il venir meno dell' 'originario presupposto' sul quale trovavano fondamento le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia creditizia, a seguito dell' entrata in vigore delle nuova disciplina emanata - in attuazione della direttiva CEE 89/646 - con d.lgs n. 481 del 1992 e, successivamente, con il T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993 ), ha comportato la modifica delle competenze stesse, per cui queste ultime sono divenute suscettibili di operare nella misura in cui non vengano a contrastare con le regole ed i limiti introdotti dalla normazione comunitaria e dal conseguente predetto nuovo riassetto della materia nel diritto interno. In particolare, i poteri deliberativi e consultivi attribuiti alle province autonome in ordine all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari dall' art. 11, primo comma, dello Statuto speciale, risultano incompatibili - ne' possono piu' trovare giustificazione - con la "liberta' di stabilimento" introdotta dall' art. 15 , primo e terzo comma, del citato T.U., il quale consente di stabilire succursali nel territorio della Repubblica, alle banche italiane, senza necessita' di specifica autorizzazione - tranne il potere di veto della Banca d'Italia, che comunque si differenzia dai detti poteri statutari - e alle banche comunitarie solo previa comunicazione alla Banca d'Italia da parte dello Stato di appartenenza. Ne' in contrario puo' sostenersi l'applicabilita' di tale disciplina solo nell' ipotesi di apertura di succursali di banche nello stesso Stato di appartenenza, a cio' ostando il criterio di ragionevolezza, cui non puo' non ispirarsi l'interpretazione e l' attuazione della normativa comunitaria. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 11, primo comma, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 15, primo e terzo comma, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20812
La permanenza d.l. potere autorizzatorio statale, sia pure trasferito dal Ministero del tesoro alla Banca d' Italia, riconosciuto dall' art. 15, quarto comma, T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia ( d.lgs. n. 385 del 1993 ), per l'ipotesi - estranea alla "liberta' di stabilimento" riconosciuta alle banche nazionali e comunitarie - di apertura di succursali di banche extracomunitarie, gia' operanti nel territorio della Repubblica, non puo' non trovare rispondenza, in mancanza di contraria disposizione, nella parallela sopravvivenza del potere delle province autonome di esprimere il proprio parere - ex art. 11 dello Statuto speciale - sulle autorizzazioni, da concedere nei rispettivi ambiti provinciali, concernenti l' apertura di dette succursali. Per cui va respinta la censura formulata al riguardo, in base al contrario assunto. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 11, primo comma, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 15, quarto comma, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ). - V. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20813
Posto che non puo' ritenersi spettante alla regione Sardegna ne' a norma dello statuto speciale (art. 4, lett. b) ne' ai sensi dell'art. 109, d.P.R. n. 616 del 1977, la competenza esclusiva nel settore del credito agevolato, regolato dall' art. 47, secondo e terzo comma, del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993), il quale stabilisce convenzioni tra amministrazioni pubbliche e banche prescelte per l' assegnazione e la gestione dei fondi pubblici nonche' convenzioni tra banche per la concessione dei contributi, non puo' ritenersi lesiva delle attribuzioni regionali la previsione del predetto art. 47, circa l' obbligatorieta' del parere della Banca d' Italia su tali convenzioni. Il parere di cui trattasi viene infatti a configurarsi come un semplice apporto tecnico alle determinazioni che la regione, in piena autonomia , e' legittimata ad adottare successivamente e che trova la sua giustificazione sia nell' esigenza di garantire all' utenza parita' di trattamento e trasparenza sia nella particolare idoneita' della Banca d' Italia di valutare la congruita' delle condizioni offerte e delle prestazioni garantite dai vari istituti bancari. ( Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 4 e 6 dello Statuto speciale per la regione Sardegna - della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 47, secondo e terzo comma, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20814
L'art. 152, primo comma, del t.u. sulle leggi in materia bancaria e creditizia (d. lgs. n. 385 del 1993), il quale stabilisce l'obbligo per le casse comunali di credito agrario ed i monti di credito su pegno di seconda categoria di adottare, entro il 1 gennaio 1996, iniziative che portino alla cessazione dell' attivita' creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi, prevedendosi, in difetto, la loro messa in liquidazione, costituisce una scelta legislativa conforme ai principi del nuovo sistema bancario - introdotto nel nostro ordinamento a seguito del recepimento della normativa comunitaria - orientato verso l'adozione di un modello unico di banca c.d. 'universale', il quale determina un effetto di "despecializzazione istituzionale": scelta, peraltro, che si giustifica in relazione all'inadeguatezza dei detti istituti , per struttura e funzione, alle nuove dimensioni del mercato e della concorrenza bancaria e a fronte della quale non puo' essere opposto il richiamo alle competenze della Regione Sardegna in materia di ordinamento creditizio. ( Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3,4 e 6 dello Statuto speciale per la regione Sardegna - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152, primo comma, d.lgs. 1 settembre 1993, n.385). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20815
La previsione da parte dell'art. 159, secondo comma, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993) del parere vincolante della Banca d'Italia in ordine ai provvedimenti autorizzatori di competenza regionale, ivi elencati, trova la sua giustificazione nel principio della libera concorrenza posto a base delle direttive comunitarie nn. 89/646 e 77/780 - recepite, rispettivamente, con d.lgs. n. 481 del 1992 e d.lgs. n. 350 del 1985 - destinato a condizionare l'attivita' di tutte le imprese bancarie, anche regionali, al quale si contrappone la necessita' di rafforzare la "vigilanza prudenziale" - orientata verso la 'sana e prudente gestione della banca - da affidare "alle autorita' competenti dello Stato membro di origine". E' pertanto da escludersi che la previsione, pur riducendo la sfera della discrezionalita' della regione Trentino-Alto Adige, ne leda le competenze, poiche' tutti i provvedimenti menzionati riguardano la 'sana e prudente gestione' dell'ente creditizio e rientrano quindi nella sfera della vigilanza che solo la Banca centrale, nel nostro ordinamento, e' legittimata ad esercitare. Ne' l'immediata applicabilita' di tale parere puo' ritenersi lesiva delle competenze statutarie di detta regione e della regione Sardegna, in relazione a quanto disposto dal precedente d. lgs. n. 481 del 1992 (art. 46, primo comma), che, ai fini del recepimento della direttiva n. 89/646 da parte delle regioni a statuto speciale, stabiliva il termine di sei mesi, poiche' tale termine risultava gia' consumato alla successiva data di emanazione dell'impugnato d. lgs. n. 385 del 1993. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 5, n. 3, 16, primo comma dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all' art. 2, d.P.R. n. 266 del 1992, agli artt. 3, 4 e 6 dello Statuto speciale per la regione Sardegna - della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 159, secondo comma, d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20816
L'art. 159, terzo e quarto comma, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993), il quale stabilisce - conformemente all'art. 46, terzo comma, d.lgs. n. 481 del 1992 - l'inderogabilita' da parte delle leggi regionali e provinciali, di alcune disposizioni della disciplina statale (quali quelle di cui agli artt. 15, 16, 26 e 47 dello stesso testo unico) piu' strettamente connesse alla realizzazione dei principi di concorrenza e di sana gestione dell'impresa bancaria, non viola le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, poiche' ha inteso solo applicare al settore creditizio il meccanismo di recepimento della direttiva comunitaria 89/646, da parte di tali enti di autonomia, introdotto dall' art. 9, l. n. 86 del 1989. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 5, n. 3, 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159, terzo e quarto comma, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20817
L'introduzione, da parte dell'art. 159 del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993), ai fini della vigilanza sugli istituti di credito, del parere vincolante della Banca d'Italia e il riconoscimento della inderogabilita' per la normazione regionale, delle disposizioni ivi menzionate, non costituisce lesione della speciale procedura di cui all' art. 107, secondo comma, dello Statuto speciale, in base alla quale, e' previsto, per l'emanazione delle norme di attuazione, il parere di una commissione paritetica, poiche' la disposizione impugnata non ha apportato ne' modifica ne' deroga a queste ultime, ma ha soltanto introdotto alcune norme di raccordo tra le preesistenti competenze regionali e le nuove competenze statali, in conseguenza del riassetto organico della materia bancaria, operato con il detto testo unico. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione - della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 159, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). - In ordine alla incidenza sull' esercizio delle competenze regionali, anche fissate in norme di rango costituzionale, delle leggi statali necessarie ad attuare le direttive comunitarie, v. S. nn. 117/1994, 306/1992, 437/1992, 349/1991, 632/1988, 399/1987. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20818
E' da escludersi che l'art. 159, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993), sia lesivo dell'art. 76, Cost. per aver esteso la necessita' del parere vincolante della Banca d'Italia, in ordine a disposizioni concernenti provvedimenti in materia bancaria di competenza delle regioni a statuto speciale e per aver reso inderogabili per queste ultime tale parere, oltre le previsioni di cui all'art. 46, secondo e terzo comma, d.lgs. n. 481 del 1992. Nel primo caso, infatti, le disposizioni menzionate dalla norma impugnata, per quanto non espressamente richiamate dal detto art. 46, secondo comma, costituiscono specificazioni delle fattispecie piu' generali previste dagli artt. 21, primo comma, e 25, primo comma, stesso d.lgs. n. 481 del 1992, per cui possono essere ricondotte entro i limiti della delega conferita al Governo con l'art. 25, secondo comma, l. n. 142 del 1992, per coordinare le norme di attuazione della direttiva 89/646 con altre disposizioni vigenti in materia. Nel secondo caso, invece, la predetta inderogabilita' puo' trovare la sua spiegazione nelle stesse caratteristiche del limite in questione, dal momento che questo e' stato definitivamente attuato, non piu' da una fonte regionale, come previsto dal gia' citato art. 46, secondo comma, ma immediatamente da una fonte statale. (Non fondatezza - in riferimento all' art. 76, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 159, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi primo, terzo e quarto, e dell'art. 159, terzo comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico della legge in materia bancaria e creditizia) per violazione dell'art. 11, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, questioni sollevate con i ricorsi proposti dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento di cui in epigrafe (nn. 67 e 69 del 1993);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per violazione degli artt. 5, n. 3, 16, primo comma, e 107, primo comma, dello Statuto speciale per Trentino-Alto Adige, nonché delle norme di attuazione di cui all'art. 1 ed all'art. 3, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, questione sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige con il ricorso di cui in epigrafe (n. 70 del 1993);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 47, secondo e terzo comma, 152, primo comma, e 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per violazione degli artt. 3, 4 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione, nonché dell'art. 76 della Costituzione e del principio costituzionale di coordinamento e collaborazione nei rapporti fra Stato e Regioni, questioni sollevate dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso di cui in epigrafe (n. 68 del 1993).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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