Corte costituzionale

Sentenza n. 222/1994

Corte cost., sent. 8 giugno 1994, n. 222

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
222/1994
Data di deposito
8 giugno 1994
Data di decisione
26 maggio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:222

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993
  • art. 8-bis, legge n. 243 del 19 luglio 1993
  • art. 7, comma 1, legge n. 243 del 19 luglio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 20747

L'art. 7, primo comma, del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in l. con modificazioni, con la l. 19 luglio 1993, n. 243, il quale, nello stabilire riduzioni di fondi speciali e autorizzazioni di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 1993 (legge 23 dicembre 1992 n. 500), dispone che costituiscono economie di bilancio le quote di fondi speciali di parte corrente del Ministero del tesoro non utilizzate alla data di entrata in vigore del decreto-legge e destinate, tra le altre finalita', ad assicurare alle regioni ed alle aziende di soggiorno un volume di risorse sostitutive di tributi soppressi e del gettito dell'imposta locale sui redditi (ILOR) pari a quelle dell'anno 1992, e l'art. 8 bis dello stesso decreto-legge, che prevede la riduzione degli stanziamenti per i programmi regionali di sviluppo, stabilendo che per l'anno 1993 non si fa luogo alla corresponsione della quota variabile del fondo, determinata dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1992 n. 500, non ledono la garanzia costituzionale dell'autonomia finanziaria delle regioni. Il decreto-legge in questione, infatti, detta misure urgenti per la finanza pubblica, dirette a relizzare un intervento eccezionale e generalizzato, e a contenere il disavanzo pubblico in una situazione di emergenza, inserito in una manovra finanziaria complessiva e di carattere generale, attuata per ridurre la spesa pubblica in molti settori e giustificata da un interesse nazionale, e non gia' un intervento ristretto al solo contenimento delle spese delle regioni, anch'esse del resto coinvolte nell'opera di risanamento della finanza pubblica. Ne' la operata riduzione dei fondi incide su di una entrata corrispondente ad un tributo proprio della Regione, giacche' si e' perduto nel tempo, anche in ragione del variare della normativa sull'ILOR, lo specifico rapporto tra assegnazione di somme alle regioni ed ammontare del gettito dell'imposta ILOR, che sarebbe stato di originaria spettanza regionale. Ne' sussiste violazione del principio della necessaria copertura finanziaria, invocato sull'erroneo presupposto del mantenimento dello stesso livello di spesa, che anzi si prefigura complessivamente contenuto, anche relativamente a quello regionale, mediante una riduzione dell'entrata, tale da non alterare gravemente l'equilibrio tra bisogni e risorse ma da indurre ad una riduzione, percentualmente modesta, della spesa stessa. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 119 Cost. - dell'art. 7, primo comma, e dell'art. 8 bis del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in l. con modificazioni, con la l. 19 luglio 1993, n. 243). - S. nn. 128/1993; n. 307/1983. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, primo comma, e 8- bis del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 243, promosse dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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