Corte costituzionale

Sentenza n. 221/1994

Corte cost., sent. 8 giugno 1994, n. 221

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
221/1994
Data di deposito
8 giugno 1994
Data di decisione
26 maggio 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:221

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968

Parametri

Massime

Massima n. 20781

L'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, col prevedere che, nel caso di lavoro a tempo parziale svolto da pensionati, l'ammontare della detrazione da effettuare sulla pensione per ciascuna settimana di lavoro sia determinato in considerazione esclusiva del numero dei giorni lavorati in ciascuna settimana, determina, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost., una compressione del giusto trattamento previdenziale ed una ingiustificata sperequazione in danno dei pensionati che si dedichino al lavoro part-time cosi' detto orizzontale (cioe' di poche ore per piu' giorni), rispetto a quelli che svolgano il part-time verticale (cioe' molte ore in pochi giorni). Per adeguare la norma alle esigenze poste dai precetti costituzionali, tali effetti distorsivi vanno corretti applicando anche alla detrazione da effettuarsi sulla pensione, un criterio di calcolo analogo a quello previsto dall'art. 5 del d.l. n. 726 del 1984, convertito in l. n. 863 del 1984, per commisurare la retribuzione per il lavoro parziale, e cioe' un sistema basato non sul numero delle giornate in cui si presta il lavoro, ma sul numero delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, l'art. 21 d.P.R. n. 488 del 1968, come sopra modificato, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che nel caso di lavoro a tempo parziale svolto da pensionati, l'ammontare della detrazione da effettuare per settimana di lavoro sia determinato dividendo l'importo della trattenuta settimanale relativo all'orario normale per il numero delle ore corrispondenti a tale orario, e moltiplicando il risultato per il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana. red.: S.E. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), così come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui non prevede che nel caso di lavoro a tempo parziale svolto da pensionati l'ammontare della detrazione da effettuare per settimana di lavoro sia determinato dividendo l'importo della trattenuta settimanale relativo all'orario normale per il numero delle ore corrispondenti a tal orario, e moltiplicando il risultato per il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze