Corte costituzionale
Sentenza n. 221/1994
Corte cost., sent. 8 giugno 1994, n. 221
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 221/1994
- Data di deposito
- 8 giugno 1994
- Data di decisione
- 26 maggio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:221
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, legge n. 153 del 30 aprile 1969
- art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
Parametri
Massime
Massima n. 20781
L'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, col prevedere che, nel caso di lavoro a tempo parziale svolto da pensionati, l'ammontare della detrazione da effettuare sulla pensione per ciascuna settimana di lavoro sia determinato in considerazione esclusiva del numero dei giorni lavorati in ciascuna settimana, determina, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost., una compressione del giusto trattamento previdenziale ed una ingiustificata sperequazione in danno dei pensionati che si dedichino al lavoro part-time cosi' detto orizzontale (cioe' di poche ore per piu' giorni), rispetto a quelli che svolgano il part-time verticale (cioe' molte ore in pochi giorni). Per adeguare la norma alle esigenze poste dai precetti costituzionali, tali effetti distorsivi vanno corretti applicando anche alla detrazione da effettuarsi sulla pensione, un criterio di calcolo analogo a quello previsto dall'art. 5 del d.l. n. 726 del 1984, convertito in l. n. 863 del 1984, per commisurare la retribuzione per il lavoro parziale, e cioe' un sistema basato non sul numero delle giornate in cui si presta il lavoro, ma sul numero delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, l'art. 21 d.P.R. n. 488 del 1968, come sopra modificato, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che nel caso di lavoro a tempo parziale svolto da pensionati, l'ammontare della detrazione da effettuare per settimana di lavoro sia determinato dividendo l'importo della trattenuta settimanale relativo all'orario normale per il numero delle ore corrispondenti a tale orario, e moltiplicando il risultato per il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana. red.: S.E. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), così come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui non prevede che nel caso di lavoro a tempo parziale svolto da pensionati l'ammontare della detrazione da effettuare per settimana di lavoro sia determinato dividendo l'importo della trattenuta settimanale relativo all'orario normale per il numero delle ore corrispondenti a tal orario, e moltiplicando il risultato per il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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