Corte costituzionale

Sentenza n. 22/1994

Corte cost., sent. 3 febbraio 1994, n. 22

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
22/1994
Data di deposito
3 febbraio 1994
Data di decisione
24 gennaio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:22

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 20428

Il vigente sistema assicurativo antinfortunistico, se limita l'obbligo dell'istituto assicuratore di indennizzare le conseguenze pregiudizievoli di un infortunio sul lavoro alla sola ipotesi in cui il lavoratore si trovi in uno stato di inabilita', oggettivamente e complessivamente accertato nella misura superiore al dieci per cento (art. 74, d.P.R. n. 1224 del 1965), riconosce un diritto-dovere dell'istituto medesimo di rivalersi (artt. 10 e 112 del citato d.P.R.) delle somme pagate nei confronti delle persone civilmente responsabili e - ove vi sia una pluralita' di colpevoli - in proporzione delle rispettive responsabilita', onde, anche in caso di infortuni policroni, occorsi in occasione di diversi rapporti di lavoro e con conseguenze che solo sommate fra loro comportano il superamento del limite di indennizzabilita', ciascun datore di lavoro deve rispondere una sola volta delle conseguenze dell'infortunio a lui imputabile ed in proporzione dell'inabilita' da esso derivante. Va quindi respinto l'assunto del giudice a quo, secondo cui la mancata esclusione, nell'ipotesi suddetta, dell'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. verso il datore di lavoro responsabile di infortunio cui sia conseguita una invalidita' inferiore al dieci per cento, determinerebbe, nei suoi confronti, un trattamento ingiustificatamente deteriore e l'assunzione di una responsabilita' per fatto altrui, senza fondamento ne' nella tutela dell'invalido (art. 38 Cost.), ne' nell'utilita' sociale (art. 41 Cost.). Atteso che, solo recuperando le somme anticipate l'I.N.A.I.L. e' in condizione di continuare ad indennizzare i lavoratori infortunati, cosi' salvaguardandosi anche i limiti, individuati dalla Costituzione, entro i quali puo' esercitarsi la iniziativa economica privata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38 e 41 Cost., degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). red.: S.E. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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