Corte costituzionale

Sentenza n. 219/1994

Corte cost., sent. 8 giugno 1994, n. 219

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
219/1994
Data di deposito
8 giugno 1994
Data di decisione
26 maggio 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:219

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20724

Come la Corte ha sempre affermato, il diritto di difesa puo' essere limitato solo in presenza della necessita' di evitare l'assoluta compromissione di esigenze prioritarie nella economia del processo, che per loro natura potrebbero risultare vanificate dal contraddittorio anticipato (e salvo sempre il successivo recupero della dialettica processuale attraverso gli strumenti di controllo di volta in volta previsti); in tale ipotesi rientra il caso dei provvedimenti c.d. 'a sorpresa', tra i quali l'adozione, per la prima volta, di misure cautelari personali, cui l'indagato potrebbe sottrarsi, qualora ne venisse preavvertito allo scopo di consentire l'esercizio del suo diritto di difesa prima ancora dell'adozione di detti provvedimenti. Quando invece l'indagato sia gia' assoggettato ad una misura cautelare, come nel caso disciplinato dall'art. 301 cod. proc. pen. - che riguarda la rinnovazione su richiesta del pubblico ministero del relativo provvedimento adottato per esigenze probatorie e prossimo alla scadenza - non sussistono ragioni valide per escludere l'esercizio del diritto di difesa mediante l'audizione del difensore da parte del giudice che deve adottare detto provvedimento di rinnovazione. Anche con riguardo all'interesse del buon esito del processo, sotteso alla reiterazione della cautela per finalita' probatorie, tale limitazione e' ingiustificata, tenuto conto della possibilita' di plurime adozioni del provvedimento di rinnovazione (sino al limite del termine di durata massima della singola misura ai sensi dell'art. 301, secondo comma, c.p.p.) ed anche indipendentemente da ogni rapporto con gli istituti della proroga dei termini delle misure cautelari (disciplinato dall'art. 305 cod. proc. pen.) e della proroga del termine di durata delle indagini preliminari (a norma dell'art. 406 cod. proc. pen.), casi in cui e' normativamente prevista l'audizione del difensore dell'indagato. Conseguentemente l'art. 301, secondo comma, cod. proc. pen. deve essere dichiarato incostituzionale, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. - assorbita la censura formulata in riferimento all'art. 3 Cost. -, nella parte in cui non prevede che, ai fini dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura. - Sui limiti al diritto di difesa, v. S. n. 98/1994; sulle misure cautelari per finalita' probatorie v. S. n. 147/1994. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 301, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, ai fini dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze