Corte costituzionale
Sentenza n. 21/1994
Corte cost., sent. 3 febbraio 1994, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 21/1994
- Data di deposito
- 3 febbraio 1994
- Data di decisione
- 24 gennaio 1994
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 7, comma 2, decreto del Ministro della sanita' del 28 ottobre 1992
- All. 1, decreto del Ministro della sanita' del 28 ottobre 1992
- All. 2, decreto del Ministro della sanita' del 28 ottobre 1992
- art. 8, comma 1, decreto del Ministro della sanita' del 28 ottobre 1992
- art. 3, decreto del Ministro della sanita' del 28 ottobre 1992
- art. 8, comma 2, decreto del Ministro della sanita' del 28 ottobre 1992
- art. 8, decreto del Ministro della sanita' del 28 ottobre 1992
- art. 5, decreto del Ministro della sanita' del 28 ottobre 1992
- art. 6, decreto del Ministro della sanita' del 28 ottobre 1992
- decreto del Ministro della sanita' del 28 ottobre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 20315
Il riparto di competenze fra Stato e regioni in materia di formazione degli operatori sanitari paramedici e' definito, a livello legislativo, unicamente dall'art. 6, lett. g, della legge n. 833 del 1978, per l'interpretazione del quale valgono i criteri generali elaborati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di istruzione professionale, secondo cui "la definizione dei programmi e l'organizzazione dei corsi spetta alla sfera di attribuzioni regionali, salva la presenza di possibili forme di coordinamento e controllo centrale dirette a garantire 'standards' minimi quantitativi e qualitativi relativi ai corsi, nonche' verifiche relative alla fase della valutazione finale del risultato della frequenza dei corsi, ove questa comporti il rilascio di titoli abilitanti su scala nazionale". - v., in particolare, S. n. 372/1989. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20316
E' lesiva delle competenze regionali in materia di formazione degli operatori sanitari paramedici la norma statale che - anziche' limitarsi a stabilire a livello nazionale standards minimi di insegnamento teorico e addestramento pratico - definisce programmi completi di insegnamento e di esercitazioni pratiche cosi' da ridurre l'autonomia della regione alla mera organizzazione materiale dei corsi. Non spetta pertanto allo Stato il potere di definire i programmi e gli orari delle singole materie dei corsi regionali, anche sperimentali, per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico e/o odontotecnico; e vanno conseguentemente annullati gli artt. 3, 7, comma secondo, 8, comma primo, limitatamente alla parte che rinvia all'art. 3, e comma secondo, nonche' gli allegati 1 e 2, del decreto del Ministro della sanita' 28 ottobre 1992. - V. massima precedente. Cfr. S. n. 346/1991. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20317
I corsi regionali di formazione cui fa riferimento l'impugnato decreto 28 ottobre 1992 del Ministro della sanita' abilitano, mediante l'esame finale teorico-pratico, all'esercizio della professione di ottico e di odontotecnico nell'intero territorio nazionale. Percio' legittimamente lo Stato impone alle regioni criteri e modelli uniformi ai fini della valutazione e documentazione del risultato finale della frequenza di tali corsi, definisce la composizione della commissione giudicatrice dell'esame finale di abilitazione, e per quanto riguarda, in particolare, i corsi sperimentali per ottici di durata biennale riservati agli allievi in possesso del titolo di scuola secondaria superiore, subordina la prevista autorizzazione regionale all'intesa col Ministero della sanita'. Di conseguenza, respinte le censure rivolte al riguardo dalla Regione ricorrente agli artt. 5, 6 e 8 del citato decreto, deve dichiararsi che spettano allo Stato i poteri esercitati in tal senso dal Ministro della sanita'. - V. la precedente massima A. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20319
Una volta escluso che il decreto 28 ottobre 1992 del Ministro della sanita', contenente "disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico e odontotecnico nonche' per la durata e la conclusione dei corsi stessi", abbia in ogni sua parte inciso sul riparto costituzionale delle competenze tra Stato e regioni, la censura di illegittimita' dell'atto in se stesso per violazione dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione all'asserita "violazione delle regole costituzionali sull'ordine delle fonti", diventa irrilevante e pertanto inammissibile. - V. massime precedenti. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato il potere di definire i programmi e gli orari delle singole materie dei corsi regionali, anche sperimentali, per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico e/o odontotecnico; conseguentemente annulla gli artt. 3, 7, comma 2, 8, comma 1, limitatamente alla parte che rinvia all'art. 3, e comma 2, nonché gli allegati 1 e 2 del decreto 28 ottobre 1992 del Ministro della sanità;
Dichiara che spetta allo Stato il potere di definire la composizione della commissione giudicatrice dell'esame finale di abilitazione e di stabilire modelli uniformi dell'attestato di superamento del medesimo;
Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministero della sanità, il potere di esprimere l'intesa con la regione per l'autorizzazionedi corsi sperimentali per ottici di durata biennale riservati agli allievi in possesso del titolo di scuola secondaria superiore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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