Corte costituzionale

Sentenza n. 207/1994

Corte cost., sent. 2 giugno 1994, n. 207

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
207/1994
Data di deposito
2 giugno 1994
Data di decisione
23 maggio 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:207

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20780

L'incidente di costituzionalita' promosso, sotto profili attinenti in parte al principio di ragionevolezza e in parte al principio di eguaglianza, nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto nelle controversie per ritardato pagamento di crediti, ivi disciplinate, riserverebbe, non soltanto ai datori di lavoro ma anche agli enti previdenziali un trattamento deteriore rispetto ai debitori comuni, non puo', per quanto riguarda i crediti previdenziali, aver corso, ostandovi la duplice ragione che oggetto del giudizio 'a quo' e' un credito di lavoro e soltanto a questa categoria di crediti ha riguardo la norma impugnata. (Inammissibilita', per irrilevanza, nella parte in cui vi sono state coinvolte le prestazioni erogate dagli enti previdenziali, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). red.: S.E. rev.: S.P.

Massima n. 23510

Rispetto all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 - che ha elevato al dieci per cento il saggio degli interessi legali - prevede il diritto del lavoratore a siffatti interessi cumulati con l'importo della rivalutazione sulle somme oggetto di condanne pronunciate in suo favore per crediti retributivi, non e' proponibile una censura di irrazionalita' sopravvenuta basata sull'assunto di un risultato economicamente sproporzionato in favore del creditore. Trattandosi di un profilo esclusivamente economico e non giuridico, esso infatti impegna la sfera riservata alle valutazioni discrezionali del legislatore. (Inammissibilita', sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). - Cfr. S. n. 156/1991 e 119/1991. red.: S.E. rev.: S.P.

Massima n. 23511

Rispetto all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 - che ha elevato al dieci per cento il saggio degli interessi legali - prevede il diritto del lavoratore a siffatti interessi cumulati con l'importo della rivalutazione sulle somme oggetto di condanne pronunciate in suo favore per crediti retributivi, va respinta -attesa la tutela privilegiata che costituzionalmente compete (art. 36 Cost.) al lavoratore - la censura di illegittimita' della medesima norma, sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza, in considerazione di una pretesa disparita' di trattamento fra il titolare del credito di lavoro ed i creditori comuni. (Non fondatezza, sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art, 3 Cost., nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). red.: S.E. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile, sotto il profilo sopra specificato sub a), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione sotto il profilo sopra specificato sub b);

Dichiara inammissibile, sotto entrambi i profili, la medesima questione in relazione alle prestazioni erogate dagli enti previdenziali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze