Corte costituzionale
Sentenza n. 207/1994
Corte cost., sent. 2 giugno 1994, n. 207
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 207/1994
- Data di deposito
- 2 giugno 1994
- Data di decisione
- 23 maggio 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:207
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20780
L'incidente di costituzionalita' promosso, sotto profili attinenti in parte al principio di ragionevolezza e in parte al principio di eguaglianza, nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto nelle controversie per ritardato pagamento di crediti, ivi disciplinate, riserverebbe, non soltanto ai datori di lavoro ma anche agli enti previdenziali un trattamento deteriore rispetto ai debitori comuni, non puo', per quanto riguarda i crediti previdenziali, aver corso, ostandovi la duplice ragione che oggetto del giudizio 'a quo' e' un credito di lavoro e soltanto a questa categoria di crediti ha riguardo la norma impugnata. (Inammissibilita', per irrilevanza, nella parte in cui vi sono state coinvolte le prestazioni erogate dagli enti previdenziali, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). red.: S.E. rev.: S.P.
Massima n. 23510
Rispetto all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 - che ha elevato al dieci per cento il saggio degli interessi legali - prevede il diritto del lavoratore a siffatti interessi cumulati con l'importo della rivalutazione sulle somme oggetto di condanne pronunciate in suo favore per crediti retributivi, non e' proponibile una censura di irrazionalita' sopravvenuta basata sull'assunto di un risultato economicamente sproporzionato in favore del creditore. Trattandosi di un profilo esclusivamente economico e non giuridico, esso infatti impegna la sfera riservata alle valutazioni discrezionali del legislatore. (Inammissibilita', sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). - Cfr. S. n. 156/1991 e 119/1991. red.: S.E. rev.: S.P.
Massima n. 23511
Rispetto all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 - che ha elevato al dieci per cento il saggio degli interessi legali - prevede il diritto del lavoratore a siffatti interessi cumulati con l'importo della rivalutazione sulle somme oggetto di condanne pronunciate in suo favore per crediti retributivi, va respinta -attesa la tutela privilegiata che costituzionalmente compete (art. 36 Cost.) al lavoratore - la censura di illegittimita' della medesima norma, sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza, in considerazione di una pretesa disparita' di trattamento fra il titolare del credito di lavoro ed i creditori comuni. (Non fondatezza, sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art, 3 Cost., nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). red.: S.E. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile, sotto il profilo sopra specificato sub a), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione sotto il profilo sopra specificato sub b);
Dichiara inammissibile, sotto entrambi i profili, la medesima questione in relazione alle prestazioni erogate dagli enti previdenziali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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