Corte costituzionale
Sentenza n. 197/1994
Corte cost., sent. 26 maggio 1994, n. 197
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 197/1994
- Data di deposito
- 26 maggio 1994
- Data di decisione
- 12 maggio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:197
Norme oggetto del giudizio
- art. 45, comma 1, I per., legge n. 833 del 3 agosto 1961
Parametri
Massime
Massima n. 20602
E' in contrasto con il principio di eguaglianza, anche nel suo aspetto di razionalita', oltre che con il principio di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, che nella disciplina dello stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza, contenuta nella legge n. 833 del 1961, per quanto attiene alle infrazioni disciplinari, mentre per quelle per cui e' prevista la perdita del grado e' richiesto, obbligatoriamente, il deferimento alla Commissione di disciplina - davanti alla quale l'interessato puo' farsi assistere da un difensore - per quelle che comportano la cessazione della ferma volontaria per motivi disciplinari, investire o meno la Commissione rientra nel potere discrezionale del Comandante generale che irroga la sanzione. Non sussistono infatti nell'ordinamento militare ragioni particolari che per tale specie di illeciti - considerato che anche per essi, non diversamente a quelli colpiti con la perdita del grado, all'applicazione della sanzione consegue la risoluzione anticipata del rapporto di servizio - giustifichino la esclusione dalla garanzia di un giusto procedimento disciplinare modulato secondo le regole proprie di quell'ordinamento. Pertanto l'art. 45, primo comma, primo periodo, della legge 3 agosto 1961, n. 833, va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la necessita' del diretto deferimento a Commissione di disciplina qualora in base alle risultanze di accertamenti disciplinari il Comandante di Corpo o di zona o delle scuole ritenga che al militare sia da infliggere la sanzione della cessazione dalla ferma volontaria o della rafferma, indicata alla lettera b) dell'art. 43 stessa legge. - V. S. n. 17/1991, con la quale una identica norma gia' contenuta nell'art. 66, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e' stata dichiarata, per le medesime ragioni, costituzionalmente illegittima. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, primo comma, primo periodo, della legge 3 agosto 1961, n. 833 (Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza), nella parte in cui non prevede il diretto deferimento a Commissione di disciplina qualora in base alle risultanze di accertamenti disciplinari il Comandante di Corpo o di zona o delle scuole ritenga che al militare sia da infliggere la sanzione della cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma, indicata alla lettera b) dell'art. 43 della stessa legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 12 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze