Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1994

Corte cost., sent. 3 febbraio 1994, n. 19

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
19/1994
Data di deposito
3 febbraio 1994
Data di decisione
24 gennaio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:19

Norme oggetto del giudizio

  • art. 43, legge provincia Bolzano n. 45 del 21 novembre 1983
  • art. 3, legge provincia Bolzano n. 4 del 2 aprile 1962
  • art. 2, legge provincia Bolzano n. 4 del 2 aprile 1962
  • art. 98, regio decreto n. 1165 del 28 aprile 1938
  • art. 3, legge provincia Bolzano del 2 aprile 1962
  • art. 2, legge provincia Bolzano del 2 aprile 1962

Parametri

Massime

Massima n. 20254

L'impugnato art. 43, l. prov. di Bolzano 21 novembre 1983, n. 45, che ha modificato e integrato l'art. 3 della precedente legge provinciale n. 4 del 1962, disponendo la revoca delle agevolazioni accordate per l'edilizia popolare in caso di accertamento circa la mancata occupazione dell'abitazione, non e' applicabile alla controversia oggetto del giudizio 'a quo' - essendo questa sorta a seguito di raccomandata da parte della Provincia in data 14 marzo 1983 - con conseguente difetto di rilevanza della questione sollevata nei confronti dell'articolo stesso. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 43, l. prov. di Bolzano 21 novembre 1983, n. 45, sollevata in riferimento agli artt. 3, 47, secondo comma, Cost. e 8, n. 10, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20255

Posto che la garanzia del diritto sociale all'abitazione e del diritto all'accesso del risparmio popolare alla proprieta' della casa riposa, secondo quanto affermato dalla Corte, sul ragionevole bilanciamento operato dal legislatore ordinario fra gli interessi costituzionalmente rilevanti, al fine di dare graduale applicazione - in relazione alle disponibilita' finanziarie esistenti - alla direttiva costituzionale di cui all'art. 47, secondo comma, Cost., deve ritenersi che l'art. 2 e l'art. 3 (nella originaria formulazione), l. prov. di Bolzano n. 4 del 1962, i quali pongono la condizione dell'occupazione dell'abitazione per il godimento delle agevolazioni creditizie connesse alla costruzione dell'abitazione stessa, non configurino violazione di tale direttiva costituzionale, bensi' ne rappresentino una non irragionevole attuazione, tendente a favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprieta' dell'abitazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' cosituzionale degli artt. 2 e 3, legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, sollevata in riferimento all'art. 47, secondo comma, Cost.). - S. nn. 419/1991, 142/1991, 559/1989, 252/1989, 404/1988, 217/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20256

E' da escludersi che la normativa della l. prov. di Bolzano n. 4 del 1962, sulle agevolazioni edilizie, di cui all'art. 2 e all'art. 3 (nel testo precedente a quello sostituito dall'art. 43, l. prov. n. 45 del 1983), cosi' come interpretati dal giudice 'a quo', e cioe' nel senso che deve richiedersi al beneficiario dell'agevolazione creditizia per la costruzione della propria abitazione, l'occupazione effettiva, continuativa e stabile di essa, senza alcuna possibilita' di spostamenti della stessa dimora, anche se dettati da esigenze di lavoro o di famiglia, si ponga in contrasto con l'art. 98, r.d. n. 1165 del 1938 - il quale richiede all'assegnatario dell'alloggio di cooperativa edilizia l'occupazione effettiva soltanto nella fase iniziale - ai sensi dell'art. 8, n. 10 dello Statuto speciale, che impone il rispetto, in materia, delle norme fondamentali di riforma economico-sociale dello Stato. A prescindere infatti dalla reale natura della invocata norma statale, va considerata la diversita' delle discipline richiamate e la rispondenza dell'occupazione dell'abitazione a 'rationes' dissimili, poiche', mentre il citato art. 98 disciplina l'assegnazione degli alloggi ai soci di cooperative edilizie a contributo erariale, nonche' la condizione per non decadere all'assegnazione stessa, (occupazione dell'alloggio entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna), la normativa provinciale riguarda le condizioni per il godimento delle agevolazioni creditizie concesse per la costruzione della propria abitazione, secondo gli standards dell'edilizia popolare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3, legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, sollevata in riferimento all'art. 8, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20257

Del principio di inesigibilita', teorizzato dalla giurisprudenza costituzionale - e dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa - relativamente a rapporti obbligatori disciplinati dall'ordinamento generale statale, in base al quale e' ammesso che l'inadempimento del debitore risulti giuridicamente giustificato se l'interesse di quest'ultimo sia tutelato dall'ordinamento o, addirittura, dalla Costituzione come valore preminente o, comunque, superiore a quello sotteso alla pretesa creditoria, e' certamente espressivo l'art. 98, terzo comma, r.d. n. 1165 del 1938, concernente l'edilizia economica e popolare, la' dove, pure nel silenzio della legge si ammette che l'occupazione iniziale dell'alloggio possa essere omessa "per giustificati motivi" - tra i quali rientra l'adempimento di doveri "inderogabili" di solidarieta' sociale (art. 2 e 29 Cost.) - senza comportare pregiudizio all'assegnazione dello stesso. Tale principio pertanto, coinvolgendo categorie e valori di rilevanza costituzionale e configurandosi come principio generale relativo a rapporti obbligatori come tali, deve avere applicazione universale nell'ordinamento giuridico, senza essere trascurato neppure nell'interpretazione di leggi della Provincia autonoma di Bolzano. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20258

Gli artt. 2 e 3 (nel testo originario), l. prov. di Bolzano n. 4 del 1962, la' dove prevedono, quale condizione per continuare a godere del contributo provinciale sul mutuo edilizio, l'occupazione effettiva, permanente e stabile dell'abitazione, senza ammettere eccezioni di sorta in ordine all'adempimento del predetto onere, non escludono tuttavia, alla stregua di una interpretazione normativa adeguata al principio di inesigibilita', contenuto nell'art. 98, r.d. n. 1165 del 1938, che, in presenza di particolari motivi, legati all'adempimento di un superiore dovere di solidarieta' sociale (v. massima B), possa ragionevolmente giustificarsi la mancata osservanza di tale condizione, senza pregiudizio per il godimento del contributo ne', conseguentemente, lesione del principio di eguaglianza per disparita' di trattamento rispetto alla norma statale stessa: e, non e' in dubbio che tra i detti motivi giustificativi, rientri l'ipotesi, verificatasi nel caso di specie, di persona costretta ad assistere in altra citta' il proprio padre gravemente ammalato e incapace di vita autonoma. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3, legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4 (Norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad una abitazione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge provinciale sopra menzionata, sollevate, in riferimento all'art. 8, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e all'art. 47, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 novembre 1983, n. 45 (Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi sull'edilizia agevolata), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 47, secondo comma, della Costituzione e all'art. 8, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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