Corte costituzionale
Sentenza n. 189/1994
Corte cost., sent. 19 maggio 1994, n. 189
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 189/1994
- Data di deposito
- 19 maggio 1994
- Data di decisione
- 11 maggio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:189
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20588
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale la questione sollevata va riconosciuta rilevante quando la norma denunciata, secondo l'interpretazione data dal giudice rimettente, e', in tesi, puntualmente applicabile alla fattispecie 'sub iudice'. (Nella specie la Corte ha ritenuto non sindacabile, sotto il profilo della rilevanza, la valutazione del giudice 'a quo' circa l'applicabilita', nel giudizio di opposizione di terzo ad esecuzione mobiliare sottoposto al suo esame, dell'impugnato art. 513 cod. proc. civ., interpretato nel senso secondo cui avrebbe consentito all'ufficiale giudiziario di procedere a pignoramento anche in luogo in cui il debitore - come nel caso era incontestato - aveva solo "temporanea dimora"). red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20589
Nell'ambito della procedura di pignoramento, sulla nozione di "casa del debitore", come desumibile dall'art. 513 cod. proc. civ., si e' - con consolidata giurisprudenza condivisa da conforme dottrina - reiteratamente affermato che pure se l'ufficiale giudiziario puo' ricercare le cose da pignorare anche nella casa in cui abita l'esecutato che non sia proprietario o locatario dell'immobile, tuttavia a tal fine sempre comunque si richiede un connotato di "abituale e di tendenziale stabilita'" della cosi' valorizzata relazione fattuale tra il debitore ed il luogo di ubicazione delle cose da pignorare, non essendo sufficiente - come ritenuto del giudice 'a quo' - per l'identificazione del luogo materiale in cui l'ufficiale giudiziario puo' legittimamente procedere, senza autorizzazione del pretore e a sua discrezione, alla apprensione esecutiva, un rapporto meramente precario come quello nascente da una semplice relazione di temporanea dimora, per ragioni di ospitalita' od altre analoghe. Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' avanzata su tale inesatto presupposto, in riferimento al principio di liberta' domiciliare del terzo, estraneo al titolo esecutivo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 13 e 14 Cost., dell'art. 513, primo e secondo comma, cod. proc. civ.). red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo e secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 13 e 14 della Costituzione, dal Pretore di Benevento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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