Corte costituzionale
Sentenza n. 184/1994
Corte cost., sent. 16 maggio 1994, n. 184
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 184/1994
- Data di deposito
- 16 maggio 1994
- Data di decisione
- 9 maggio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:184
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 16 del 18 gennaio 1992
- art. 15, comma 4, septies, legge n. 55 del 19 marzo 1990
Parametri
Massime
Massima n. 20662
Riguardo all'art. 15, quarto comma, septies, l. n. 55 del 1990 - introdotto, al fine di rafforzare la prevenzione della criminalita' mafiosa, dall'art. 1, l. n. 16 del 1992 - nella parte in cui prevede la immediata sospensione dalle funzioni o dall'ufficio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni condannati per reati indicati al primo comma dello stesso articolo, deve escludersi che la estensione ai suddetti dipendenti - operata dalla norma - del regime gia' predisposto dalla medesima l. n. 55 per i titolari di uffici pubblici elettivi, in rapporto di servizio onorario con la P.A., dia luogo - sotto il profilo della ingiustificata identita' di trattamento di situazioni diverse - a violazione del principio di eguaglianza. Posto che una mera diversita' di posizioni e funzioni non comporta necessaria diversita' di una disciplina intesa - come quella in questione - alla salvaguardia di interessi fondamentali dello Stato, va infatti considerato che il trattamento omogeneo delle due categorie e' stato determinato dalla legge razionalmente, perche' identiche sono finalita' e mezzi di tutela rispetto alla pericolosita' eventuale di comportamenti decisionali ed operativi potenzialmente pregiudizievoli per la P.A. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma quarto septies, l. 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1, l. 18 gennaio 1992, n. 16). - v. S. nn. 402/1992, 407/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P:
Massima n. 20663
Riguardo all'ambito di operativita' dell'art. 15, quarto comma septies, l. n. 55 del 1990 - introdotto, a fini di rafforzamento della prevenzione della criminalita' mafiosa, dall'art. 1, l. n. 16 del 1992 - prevedente la sospensione immediata dalle funzioni o dall'ufficio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni condannati per i reati indicati al primo comma dell'articolo stesso, non sussiste la denunciata disparita' di trattamento tra i dipendenti degli enti locali - nei cui confronti soltanto, secondo le ordinanze di rinvio, dovrebbe disporsi la sospensione immediata - e i dipendenti delle amministrazioni statali, che ad avviso dei giudici rimettenti, resterebbero invece soggetti alla meno drastica misura della sospensione cautelare facoltativa di cui agli artt. 91 e 92, d.P.R. n. 3 del 1957. Il riferimento della norma al "personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati" essendo tali enti tutti di carattere locale, chiarisce che la contestata sospensione immediata e' comminata per entrambe le categorie di pubblici dipendenti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma quarto septies, l. 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1, l. 18 gennaio 1992, n. 16). - Cfr. S. nn. 197/1993 e 407/1992 red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 22954
La mancata previsione, nell'art. 15, comma quarto, septies, l. n. 55 del 1990 - concernente la sospensione immediata dalla funzioni o dall'ufficio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni condannati per i reati indicati nel primo comma dello stesso articolo - di una valutazione, da parte dell'amministrazione, circa la convenienza dell'allontanamento del dipendente, non da' luogo a violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. La norma in questione, infatti, si ricollega ad una specifica normativa di particolare incisivita', ispirata a tutelare interessi essenziali della p.a., costituzionalmente garantiti, quali quelli della tutela dell'ordine pubblico, cui il principio richiamato deve essere coordinato. Del resto, la natura cautelare del provvedimento - che lo colloca accanto alla figura generale della sospensione degli impiegati civili dello Stato (art. 91, d.P.R. n. 3 del 1957) - la temporaneita' e la revocabilita' di esso, rendono la fattispecie non raffrontabile a quella della destituzione - avente, invece, carattere direttamente sanzionatorio - ed alla dichiarata incostituzionalita' del suo automatismo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma quarto septies, l. 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1, l. 18 gennaio 1992, n. 16). - v. S. n. 197/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma quarto septies, della l. 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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