Corte costituzionale
Sentenza n. 183/1994
Corte cost., sent. 16 maggio 1994, n. 183
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 183/1994
- Data di deposito
- 16 maggio 1994
- Data di decisione
- 9 maggio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:183
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 357 del 22 maggio 1974
- art. 6, Convenzione europea di Strasburgo in materia di adozione dei minori del 24 aprile 1967
Parametri
Massime
Massima n. 20693
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, nel giudizio di legittimita'' costituzionale in via incidentale, la questione sollevata non puo' essere ritenuta inammissibile per irrilevanza quando, sul punto, la ordinanza di rimessione risulti adeguatamente motivata, muovendo da premesse ermeneutiche non manifestamente implausibili. (In base a tale principio, in ordine all'incidente di costituzionalita' sollevato nei confronti dell'art. 2, l. 22 maggio 1974, n. 357, nella parte in cui da' esecuzione all'art. 6 della Convenzione europea 24 aprile 1967 in materia di adozione dei minori, concernente la possibilita' della adozione di minori da parte di singole persone, la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato in quanto, a suo avviso, la questione, non essendo la disposizione pattizia, alla quale e' riferita, di immediata applicazione, avrebbe dovuto ritenersi priva di rilevanza). - In questo senso, da ultimo, S. nn. 134/1994, 173/1994, 103/1993, 238/1993, 323/1993, 345/1993, 436/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20695
L'art. 6 della Convenzione europea sull'adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata in Italia con l. n. 357 del 1974 - secondo l'interpretazione desumibile dal relativo 'rapport esplicatif' del Consiglio d'Europa - vieta agli Stati aderenti di permettere l'adozione da parte di coppie non sposate, attribuendo agli stessi la facolta' - e non l'obbligo, come asserito dal giudice 'a quo' - di consentirla, oltre che a coppie sposate, a persone singole, anche non coniugate. Con specifico riguardo all'ipotesi di adozione da parte di singoli, la mancanza di obbligatorieta' della norma comunitaria - la cui vigenza nell'ordinamento italiano non e' venuta meno a seguito della l. n. 184 del 1983 - esclude la diretta applicabilita' di essa, secondo la procedura di cui alla predetta l. n. 184, ai rapporti intersoggettivi, occorrendo a cio' l'interposizione di una legge interna, che determini i presupposti di ammissione e gli effetti dell'adozione da parte di una persona singola. Non risulta tuttavia precluso al nostro legislatore, nell'esercizio della facolta' riconosciutagli, di operare in tal senso - come in parte gia' avvenuto grazie alla stessa l. n. 184, nel ricorrere di speciali circostanze o di casi particolari (artt. 25 e 44) - ed ampliare in futuro, ove ritenuto opportuno, l'ambito delle possibilita' di detta adozione, qualificandola con gli effetti di quella legittimante, cosa che, peraltro, gia' prevede il progetto di riforma, a cura della Commissione ministeriale: infatti, ad una innovazione legislativa che ritenga, in speciali circostanze, tipizzate dalla legge stessa o rimesse al prudente apprezzamento del giudice, l'adozione da parte di una persona singola, la soluzione in concreto piu' conveniente all'interesse del minore, non si frappongono i principi posti in materia dalla nostra Costituzione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, l. 22 maggio 1974, n. 357, nella parte in cui da' esecuzione all'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione dei minori, in data 24 aprile 1967). - V. massima C. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20696
I principi costituzionali espressi dagli artt. 3, 29 e 30, Cost., non vincolano l'adozione dei minori al criterio dell''imitatio naturae', in guisa da non consentire l'adozione da parte di un singolo, se non nei casi eccezionali previsti dalla l. n. 184 del 1983, ma esprimono una indicazione di preferenza - cui, peraltro, e' conforme la convenzione di Strasburgo del 1967 e quella di New York del 1989 - per l'adozione da parte di una coppia di coniugi, piuttosto che da persone singole: e cio' in considerazione della priorita' riconosciuta all'esigenza di inserire il minore in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilita' e di assicurare allo stesso la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori. - V. S. nn. 198/1986, 11/1981. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 maggio 1974, n. 357, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione di minori (firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967), sollevata dalla Corte d'appello di Roma - sezione minorenni con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze