Corte costituzionale

Sentenza n. 182/1994

Corte cost., sent. 16 maggio 1994, n. 182

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
182/1994
Data di deposito
16 maggio 1994
Data di decisione
9 maggio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:182

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, regio decreto n. 3095 del 2 aprile 1985
  • art. 4, regio decreto n. 3095 del 2 aprile 1985
  • art. 144, lett. d, n. 6, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 8, regio decreto n. 3095 del 2 aprile 1985
  • art. 4, comma 1, n. 1, legge n. 589 del 9 luglio 1967
  • art. 4, comma 1, n.1, legge n. 589 del 9 luglio 1967
  • art. 144, lett. d, n.6, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 4, regio decreto del 2 aprile 1985
  • art. 7, regio decreto del 2 aprile 1985
  • art. 8, regio decreto del 2 aprile 1985

Parametri

Massime

Massima n. 20415

La natura demaniale dei porti marittimi di seconda categoria non implica che lo Stato soltanto debba farsi carico delle spese per le opere portuali di sviluppo e manutenzione, ben potendo il legislatore prevedere - in base ad un ragionevole collegamento tra oneri e destinatari di benefici 'ex re' - che a dette spese contribuiscano in parte anche le province e i comuni che dai traffici ed attivita' commerciali svolgentisi nel porto traggono immediatamente vantaggi ed utilita' economiche: tale contribuzione non lede l'autonomia degli enti locali, neanche dopo l'avvento della disciplina contenuta nella L. n. 140 del 1990, il cui art. 54 correla ora i trasferimenti erariali in favore di comuni e province ad indici rivelatori dei loro fabbisogni effettivi, tra i quali rientrano anche quelli attinenti alle opere portuali. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 4, 7 e 8 del r.d. 2 aprile 1885 n. 3095, dell'art. 144, lett. d), n. 6, del r.d. 3 marzo 1934 n. 383, e dell'art. 4, comma primo, n. 1, della L. 9 luglio 1967 n. 589). - nello stesso senso, su analoga questione, v. O. n. 892/1988. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20417

L'art. 23 Cost. afferma il principio che la legge non puo' lasciare all'arbitrio dell'ente impositore la determinazione della prestazione, ma deve indicare i criteri idonei a delimitare la discrezionalita' dell'ente, nell'esercizio del potere attribuitogli. Tale principio e' rispettato anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalita' dell'amministrazione, purche' gli stessi siano desumibili dalla destinazione della prestazione ovvero dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinarne la misura, o quando esista, per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi concernenti le prestazioni, un modulo procedimentale a mezzo del quale si realizzi la collaborazione di piu' organi, al fine di evitare eventuali arbitri dell'amministrazione. - sulla riserva di legge 'ex' art. 23 Cost., v. S. nn. 90/1994, 507/1988, 34/1986, 27/1979, 67/1973, 21/1969, 55/1963, 2/1962, 51/1960, 4/1957. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20420

L'art. 7 del r.d. n. 3095 del 1885 - in quanto fissa la percentuale della contribuzione comunale e provinciale alle spese per le opere relative ai porti senza determinare il relativo cespite imponibile - non viola la riserva di legge in materia di prestazioni imposte, giacche' sussistono criteri e limiti (quali l'esatta individuazione della destinazione del contributo in relazione all'interesse dell'ente locale allo sviluppo del porto, nonche' la composizione degli organi dell'ente impostore e i controlli sulla gestione di esso) sufficienti a delimitare adeguatamente la discrezionalita' dell'amministrazione, in guisa da escludere eventuali arbitri nella quantificazione della prestazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 23 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 7, r.d. 2 aprile 1885 n. 3095). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20422

L'art. 53 Cost. stabilisce il principio della correlazione tra la misura del concorso alle spese pubbliche e la capacita' contributiva, e non puo' quindi essere invocato a salvaguardia della possibilita' degli enti locali di allocare le loro risorse finanziarie secondo proprie valutazioni, anziche' per una destinazione prevista e quantitativamente determinata dalla legge, qual'e' la contribuzione di comuni e province alle spese per opere di manutenzione e miglioramento dei porti marittimi commerciali ubicati nel loro territorio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 4, 7 e 8 del r.d. 2 aprile 1885 n. 3095, dell'art. 144, lett. d), n. 6, del r.d. 3 marzo 1934 n. 383, e dell'art. 4, comma primo, n. 1, della L. 9 luglio 1967 n. 589). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20423

La sopravvenuta L. 28 gennaio 1994 n. 94 - la quale ha operato un generale riordino del sistema portuale anche sotto l'aspetto delle risorse finanziarie occorrenti - non incide sulla rilevanza della questione di costituzionalita' concernente l'obbligo, imposto agli enti locali dalla normativa vigente, di contribuzione alle spese per la manutenzione e lo sviluppo dei porti commerciali marittimi, dal momento che oggetto del giudizio 'a quo' sono contributi relativi ad anni anteriori a quelli cui la suddetta legge fa riferimento. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 8 del regio decreto 2 aprile 1985, n. 3095 (Testo unico di legge 16 luglio 1884, n. 2518 - serie III - con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari, della preesistente legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici); 144, lett. D), n. 6, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), 4, comma primo, n. 1, della legge 9 luglio 1967, n. 589 (Istituzione dell'ente autonomo del porto di Trieste), sollevate, in riferimento agli artt. 5, 128, 23 e 53 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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