Corte costituzionale
Sentenza n. 173/1994
Corte cost., sent. 5 maggio 1994, n. 173
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 173/1994
- Data di deposito
- 5 maggio 1994
- Data di decisione
- 27 aprile 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:173
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 206, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 35, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 20593
Il riscontro dell'interesse ad agire delle parti nel giudizio 'a quo', la verifica della loro legittimazione e l'individuazione dell'ordine in cui vanno affrontate e risolte le questioni controverse in tale giudizio sono riservati alla valutazione del giudice remittente, essendo attinenti alla rilevanza dell'incidente di costituzionalita', e non sono suscettibili di riesame, da parte della Corte Costituzionale, ove sorretti da una motivazione non implausibile. (Principi ribaditi con riguardo ad incidente sollevato - al fine di denunciare una pretesa illegittimita' dell'art. 206, secondo comma, della legge fallimentare, nella parte in cui non prescrive, obbligatoriamente ed in ogni caso, la previa audizione del debitore sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria per il compimento degli atti indicati nella medesima disposizione, tra cui le transazioni - nel corso del giudizio promosso, dall'amministratore di societa' in amministrazione straordinaria, per l'annullamento del decreto ministeriale che lo autorizzava alla transazione di talune controversie). - v. S. nn. 124/1968, 17/1960 e 24/1959. red.: S.E. rev.: S.P.
Massima n. 20594
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale (con sentenza n. 181 del 1987) dell'art. 209 della legge fallimentare, applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nella parte in cui non prevede che l'imprenditore sia sentito dal commissario con riferimento alla formazione dello stato passivo, non implica che identico vizio debba riconoscersi come incidente sull'art. 206 della medesima legge, nella parte in cui non prescrive, obbligatoriamente ed in ogni caso, la previa audizione del debitore sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, per il compimento degli atti indicati nella medesima disposizione, tra cui le transazioni. Invero l'influenza che il compimento di questi atti puo' avere sullo stato passivo o sulla massa attiva e' meramente indiretta e mediata, mentre diverso e' l'interesse del debitore ad essere previamente sentito nelle due fattispecie (solo con riguardo alla formazione dello stato passivo ravvisandosi una esigenza di piena contezza, da parte di questi, circa l'estensione della propria situazione debitoria, in prospettiva della sua responsabilita' patrimoniale, dopo la restituzione 'in bonis', per i crediti non soddisfatti), talche' non sussiste quella omogeneita' di situazioni che sola potrebbe giustificare, in applicazione del principio di eguaglianza, la dichiarazione di illegittimita' della norma da ultimo citata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 206, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. S. n. 181/1987, citata nel testo. red.: S.E. rev.: S.P.
Massima n. 20595
L'art. 206 della legge fallimentare, nella parte in cui non prescrive, obbligatoriamente ed in ogni caso, la previa audizione del debitore sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria per il compimento degli atti indicati nella medesima disposizione, tra cui le transazioni, non contrasta con la garanzia costituzionale del diritto alla tutela giurisdizionale. Infatti, ove si riguardi il difetto di tale previa audizione - in se' considerata - nello svolgimento del procedimento di autorizzazione alla transazione, l'invocazione dell'art. 24 Cost. non e' pertinente, perche' il riconoscimento o meno, nella fattispecie, di un interesse tutelato del debitore in proprio, distinto ed autonomo rispetto a quello della procedura sulla quale ricadono direttamente gli effetti della transazione, attiene alla posizione del debitore nel corso ed all'interno del procedimento amministrativo, mentre la proiezione della stessa nel processo rappresenta soltanto una mera conseguenza futura ed ipotetica. Peraltro, con riguardo al piu' generale profilo dell'accesso ai mezzi di tutela giurisdizionale, va riconosciuto che il suddetto precetto trova sufficiente riscontro nell'affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso del debitore per impugnazione del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento suddetto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 206, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). red.: S.E. rev.: S.P.
Massima n. 20596
L'art. 206 della legge fallimentare, nella parte in cui non prescrive, obbligatoriamente ed in ogni caso, la previa audizione del debitore sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria per il compimento degli atti indicati nella medesima disposizione, tra cui le transazioni, non contrasta col principio costituzionale di uguaglianza, in relazione alla circostanza che, nel fallimento, il debitore deve essere sentito "in quanto possibile". Invero le situazioni poste a confronto non sono omogenee, poiche', mentre il fallimento ha finalita' liquidatorie, l'amministrazione straordinaria persegue l'obiettivo del risanamento dell'impresa, che coinvolge un preminente interesse pubblico cui resta subordinato quello dell'imprenditore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 206, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - Sulle differenze strutturali tra fallimento e amministrazione straordinaria, v. S. n. 218/1991. red.: S.E. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 206, comma 2, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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