Corte costituzionale

Sentenza n. 171/1994

Corte cost., sent. 5 maggio 1994, n. 171

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
171/1994
Data di deposito
5 maggio 1994
Data di decisione
27 aprile 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:171

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge n. 184 del 4 maggio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 20569

Il sistema istituito dal legislatore per il riconoscimento dello stato di abbandono, ai fini dei provvedimenti per l'adozione speciale, ispirato - come gia' chiarito dalla Corte - all'essenziale principio che l'adozione deve trovare nella tutela dei fondamentali interessi del minore, prevalenti rispetto a quelli degli adottanti e della famiglia di origine, il proprio centro di gravita', prevede, a seconda che risulti o meno l'esistenza dei genitori, approfonditi accertamenti sulle condizioni del minore, ex art. 10, l. n. 184 del 1983 o la immediata dichiarazione dello stato di adottabilita', ex art. 11, l. n. 184 del 1983, cit., oltre alla facolta' per ogni donna partoriente di dichiarare di non voler essere nominata nell'atto di nascita. Cio' posto e considerato che nella fattispecie, oggetto del giudizio 'a quo', la madre di figlio legittimo si era valsa di tale facolta' e che, quindi, il giudice - trattandosi di ipotesi di giuridica inesistenza dei genitori - avrebbe dovuto procedere a norma del predetto art. 11 e non - come avvenuto - errando nell'individuare la disposizione da applicare, svolgere gli accertamenti di cui all'art. 10, viene a cadere il presupposto interpretativo su cui si fonda l'ordinanza di rimessione, la quale lamenta la incostituzionalita' di quest'ultima norma per lesione del diritto alla riservatezza della madre e della tutela del minore adottando. La questione pertanto, cosi' come formulata, risulta inammissibile, a prescindere dal problema circa la legittimazione del Tribunale rimettente a sollevare la stessa, una volta divenuto definitivo lo stato di adottabilita' del minore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, l. 4 maggio 1983, n. 184, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 31, Cost.). - Sulla preminenza, nella disciplina dell'adozione, della tutela del minore v. S. n. 197/1986. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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