Corte costituzionale
Sentenza n. 171/1994
Corte cost., sent. 5 maggio 1994, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/1994
- Data di deposito
- 5 maggio 1994
- Data di decisione
- 27 aprile 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:171
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 184 del 4 maggio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 20569
Il sistema istituito dal legislatore per il riconoscimento dello stato di abbandono, ai fini dei provvedimenti per l'adozione speciale, ispirato - come gia' chiarito dalla Corte - all'essenziale principio che l'adozione deve trovare nella tutela dei fondamentali interessi del minore, prevalenti rispetto a quelli degli adottanti e della famiglia di origine, il proprio centro di gravita', prevede, a seconda che risulti o meno l'esistenza dei genitori, approfonditi accertamenti sulle condizioni del minore, ex art. 10, l. n. 184 del 1983 o la immediata dichiarazione dello stato di adottabilita', ex art. 11, l. n. 184 del 1983, cit., oltre alla facolta' per ogni donna partoriente di dichiarare di non voler essere nominata nell'atto di nascita. Cio' posto e considerato che nella fattispecie, oggetto del giudizio 'a quo', la madre di figlio legittimo si era valsa di tale facolta' e che, quindi, il giudice - trattandosi di ipotesi di giuridica inesistenza dei genitori - avrebbe dovuto procedere a norma del predetto art. 11 e non - come avvenuto - errando nell'individuare la disposizione da applicare, svolgere gli accertamenti di cui all'art. 10, viene a cadere il presupposto interpretativo su cui si fonda l'ordinanza di rimessione, la quale lamenta la incostituzionalita' di quest'ultima norma per lesione del diritto alla riservatezza della madre e della tutela del minore adottando. La questione pertanto, cosi' come formulata, risulta inammissibile, a prescindere dal problema circa la legittimazione del Tribunale rimettente a sollevare la stessa, una volta divenuto definitivo lo stato di adottabilita' del minore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, l. 4 maggio 1983, n. 184, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 31, Cost.). - Sulla preminenza, nella disciplina dell'adozione, della tutela del minore v. S. n. 197/1986. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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