Corte costituzionale
Sentenza n. 154/1994
Corte cost., sent. 21 aprile 1994, n. 154
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 154/1994
- Data di deposito
- 21 aprile 1994
- Data di decisione
- 14 aprile 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:154
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, lett. a), legge n. 319 del 10 maggio 1976
- art. 8, comma 2, legge n. 319 del 10 maggio 1976
- art. 21, comma 2, legge n. 319 del 10 maggio 1976
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 20535
La questione di costituzionalita' prospettata dal T.A.R. Liguria, in riferimento ai principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, in ordine agli artt. 1, lett. a), 8, secondo comma, e 21, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, in quanto, nel disciplinare l'adeguamento degli scarichi esistenti, relativamente alle pubbliche fognature, prevedono, rispettivamente, il primo, un'unica disciplina per gli scarichi privati e pubblici; il secondo, un termine massimo entro il quale debbono attuarsi i fini dei piani regionali di risanamento delle acque; il terzo, l'applicazione, in misura non diversificata al soggetto privato come al pubblico, di sanzioni penali, difetta di rilevanza nel processo di provenienza. Una eventuale pronuncia caducatoria della Corte, infatti, non investirebbe, facendole venir meno, le norme della legge della Regione Liguria 1 settembre 1982, n. 38 - attuativa dei principi posti dalla impugnata legge statale - in base alle quali risulta essere stato assunto il provvedimento amministrativo oggetto del giudizio 'a quo'. Un ulteriore motivo di irrilevanza, riguardo all'art. 21, e' poi dato dal fatto che le disposizioni sanzionatorie che esso contiene, in quanto tali non rientrano fra quelle che il giudice amministrativo rimettente ha potesta' di applicare. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, lett. a); 8, secondo comma e 21, secondo comma, l. 10 maggio 1976, n. 319, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera a); 8, secondo comma, e 21, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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