Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1994

Corte cost., sent. 21 aprile 1994, n. 154

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
154/1994
Data di deposito
21 aprile 1994
Data di decisione
14 aprile 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:154

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, lett. a), legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 8, comma 2, legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 21, comma 2, legge n. 319 del 10 maggio 1976

Parametri

Massime

Massima n. 20535

La questione di costituzionalita' prospettata dal T.A.R. Liguria, in riferimento ai principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, in ordine agli artt. 1, lett. a), 8, secondo comma, e 21, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, in quanto, nel disciplinare l'adeguamento degli scarichi esistenti, relativamente alle pubbliche fognature, prevedono, rispettivamente, il primo, un'unica disciplina per gli scarichi privati e pubblici; il secondo, un termine massimo entro il quale debbono attuarsi i fini dei piani regionali di risanamento delle acque; il terzo, l'applicazione, in misura non diversificata al soggetto privato come al pubblico, di sanzioni penali, difetta di rilevanza nel processo di provenienza. Una eventuale pronuncia caducatoria della Corte, infatti, non investirebbe, facendole venir meno, le norme della legge della Regione Liguria 1 settembre 1982, n. 38 - attuativa dei principi posti dalla impugnata legge statale - in base alle quali risulta essere stato assunto il provvedimento amministrativo oggetto del giudizio 'a quo'. Un ulteriore motivo di irrilevanza, riguardo all'art. 21, e' poi dato dal fatto che le disposizioni sanzionatorie che esso contiene, in quanto tali non rientrano fra quelle che il giudice amministrativo rimettente ha potesta' di applicare. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, lett. a); 8, secondo comma e 21, secondo comma, l. 10 maggio 1976, n. 319, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera a); 8, secondo comma, e 21, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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