Corte costituzionale

Sentenza n. 149/1994

Corte cost., sent. 21 aprile 1994, n. 149

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
149/1994
Data di deposito
21 aprile 1994
Data di decisione
14 aprile 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:149

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 68 del 19 marzo 1993
  • art. 21, comma 3, decreto-legge n. 8 del 18 gennaio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 20259

In sede di verifica della rilevanza della questione di costituzionalita', l'iter logico-argomentativo in base al quale il giudice rimettente ha ritenuto, con motivazione non implausibile, di dover fare applicazione della norma censurata, non e' contestabile in mancanza di un diritto vivente diversamente orientato. (Reiezione di un'eccezione di inammissibilita' dell'Avvocatura di Stato, prospettata sull'assunto che la questione di costituzionalita' concernente l'estinzione d'ufficio delle procedure esecutive nei confronti degli enti locali in stato di dissesto sarebbe irrilevante, avendo il giudice 'a quo' pretermesso di esaminare preliminarmente l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dal Comune esecutato). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20261

Nell'operare la ricognizione del contenuto normativo della disposizione, il giudice deve sempre e costantemente essere guidato dall'esigenza di rispetto dei precetti costituzionali e quindi, ove un'interpretazione appaia confliggente con alcuno di essi, e' tenuto - soprattutto in mancanza di diritto vivente - ad adottare letture alternative maggiormente aderenti al parametro costituzionale altrimenti vulnerato. - V. anche la successiva massima C. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20262

L'art. 21 del d.l. n. 8 del 1993 - il quale, a fini di risanamento finanziario degli enti locali dissestati, dispone che il giudice dell'esecuzione dichiari estinte le procedure pendenti, previa liquidazione dell'importo dovuto dall'ente debitore per capitale, accessori e spese, e senza possibilita' di nuove azioni esecutive - non implica necessariamente un significato (quale quello attribuitogli dall'autorita' rimettente) lesivo dell'art. 24 Cost.: spetta all'elaborazione giurisprudenziale dare di esso un'interpretazione maggiormente aderente al parametro costituzionale, scegliendola fra le altre possibili letture della disposizione, orientate nel senso che il provvedimento di "liquidazione" demandato al giudice dell'esecuzione - anziche' risolversi in un anomalo potere di accertamento definitivo sull''an' e sul 'quantum' del debito senza la piena garanzia del diritto di difesa - lascia in ogni caso impregiudicati gli eventuali giudizi di cognizione instaurati (innanzi ai giudici competenti secondo il codice di rito) con atto di opposizione all'esecuzione o con impugnazione della sentenza provvisoriamente esecutiva. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 21, comma terzo, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in L. 19 marzo 1993 n. 68). - V. la precedente massima B. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20268

L'art. 21, comma terzo, del d.l. n. 8 del 1993 demanda in via generale al giudice dell'esecuzione civile - individuato secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di rito - la competenza a dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva nei confronti di enti locali in situazione di dissesto, e a liquidare l'importo dovuto per capitale, accessori e spese, senza pregiudicare, per altro verso, l'attivita' di cognizione di cui sia stato in ipotesi investito altro giudice con opposizione all'esecuzione o con impugnazione della sentenza provvisoriamente esecutiva; percio', il suddetto articolo non viola il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), atteso che deve ritenersi precostituito per legge l'organo giudicante istituito sulla base di criteri generali fissati in anticipo, e non gia' in vista di determinate controversie. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25 Cost., della questione di costituzioalita' dell'art. 21, comma terzo, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in L. 19 marzo 1993 n. 68). - Sul principio del giudice naturale, v. S. nn. 217/1993, 269/1992, O. n. 375/1991; v., inoltre, la precedente massima C. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 3, decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito con legge 19 marzo 1993 n. 68, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, dal Pretore di Roma, Sezione distaccata di Tivoli, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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