Corte costituzionale
Sentenza n. 146/1994
Corte cost., sent. 21 aprile 1994, n. 146
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 146/1994
- Data di deposito
- 21 aprile 1994
- Data di decisione
- 14 aprile 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:146
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 8, legge n. 468 del 14 novembre 1987
- decreto-legge n. 379 del 16 settembre 1987
Parametri
Massime
Massima n. 20531
Il d.l. 16 settembre 1987 n. 379, nel perseguire finalita' di riequilibrio retributivo tra le forze di polizia e le forze armate (in modo peraltro non integrale), ha riconosciuto una indennita' di "parziale" omogeneizzazione (alle forze di polizia) oltre che a favore dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli che abbiano maturato quindici o venticinque anni dalla predetta nomina e ai colonnelli che abbiano maturato venticinque anni di servizio dalla nomina a tenente, anche a favore dei maggiori e dei tenenti colonnelli, provenienti da carriere e ruoli diversi da quello di appartenenza, al compimemto rispettivamente del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato, escludendo, tra questi ultimi destinatari del beneficio, i colonnelli (nella specie: capitani di vascello), cosi' come anche previsto in favore del solo personale direttivo della polizia (commissario ed equiparati) con esclusione dei dirigenti. Dato il parallelismo tra i due sistemi, pur nelle evidenti diversita' di contesto normativo, la norma, che esclude i colonnelli, provenienti da carriere e da ruoli diversi, dal beneficio stipendiale suddetto, non e' irrazionale, ne' puo' configurarsi una disparita' di trattamento rispetto ai colonnelli provenienti dall'accademia, trattandosi di situazioni distinte, con congrua giustificazione del trattamento economico differenziato. L'eventuale revisione della materia spetta, nella sua autonomia, al legislatore, potendo un intervento additivo determinare, in un assetto normativo cosi' delicato, ulteriori e piu' gravi disarmonie. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 e all'art. 97 - parametro invocato impropriamente - Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma ottavo, d.l. 16 settembre 1987 n. 379 conv. in l. 14 novembre 1987 n. 468). - Cfr. S. nn. 248/1989 e 1089/1988. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), nella parte in cui esclude i colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi, che abbiano maturato ventinove anni di servizio militare comunque prestato, dalla parziale omogeneizzazione stipendiale fra gli ufficiali delle Forze armate e gli appartenenti alle Forze di polizia, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze