Corte costituzionale

Sentenza n. 146/1994

Corte cost., sent. 21 aprile 1994, n. 146

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
146/1994
Data di deposito
21 aprile 1994
Data di decisione
14 aprile 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:146

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 8, legge n. 468 del 14 novembre 1987
  • decreto-legge n. 379 del 16 settembre 1987

Parametri

Massime

Massima n. 20531

Il d.l. 16 settembre 1987 n. 379, nel perseguire finalita' di riequilibrio retributivo tra le forze di polizia e le forze armate (in modo peraltro non integrale), ha riconosciuto una indennita' di "parziale" omogeneizzazione (alle forze di polizia) oltre che a favore dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli che abbiano maturato quindici o venticinque anni dalla predetta nomina e ai colonnelli che abbiano maturato venticinque anni di servizio dalla nomina a tenente, anche a favore dei maggiori e dei tenenti colonnelli, provenienti da carriere e ruoli diversi da quello di appartenenza, al compimemto rispettivamente del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato, escludendo, tra questi ultimi destinatari del beneficio, i colonnelli (nella specie: capitani di vascello), cosi' come anche previsto in favore del solo personale direttivo della polizia (commissario ed equiparati) con esclusione dei dirigenti. Dato il parallelismo tra i due sistemi, pur nelle evidenti diversita' di contesto normativo, la norma, che esclude i colonnelli, provenienti da carriere e da ruoli diversi, dal beneficio stipendiale suddetto, non e' irrazionale, ne' puo' configurarsi una disparita' di trattamento rispetto ai colonnelli provenienti dall'accademia, trattandosi di situazioni distinte, con congrua giustificazione del trattamento economico differenziato. L'eventuale revisione della materia spetta, nella sua autonomia, al legislatore, potendo un intervento additivo determinare, in un assetto normativo cosi' delicato, ulteriori e piu' gravi disarmonie. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 e all'art. 97 - parametro invocato impropriamente - Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma ottavo, d.l. 16 settembre 1987 n. 379 conv. in l. 14 novembre 1987 n. 468). - Cfr. S. nn. 248/1989 e 1089/1988. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), nella parte in cui esclude i colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi, che abbiano maturato ventinove anni di servizio militare comunque prestato, dalla parziale omogeneizzazione stipendiale fra gli ufficiali delle Forze armate e gli appartenenti alle Forze di polizia, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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