Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1994

Corte cost., sent. 13 aprile 1994, n. 135

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
135/1994
Data di deposito
13 aprile 1994
Data di decisione
25 marzo 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:135

Norme oggetto del giudizio

  • art. 69, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
  • art. 51, legge n. 2359 del 25 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 20530

In tema di indennita' spettante ai privati in ragione dell'occupazione provvisoria del fondo da parte della pubblica amministrazione, in coerenza con la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di opposizione alla determinazione dell'indennita' di espropriazione e di occupazione 'ex lege' 22 ottobre 1971, n. 865, - secondo la quale "il principio del giusto indennizzo... deve essere operante, in base all'art. 42, comma terzo, Cost., non soltanto nei confronti dei soggetti passivi dell'espropriazione, ma anche dei soggetti che la promuovono e che, di conseguenza, hanno un interesse a che' l'indennizzo non travalichi la giusta misura prescritta dalla norma costituzionale" - per la Corte di Cassazione non solo i proprietari che subiscono l'occupazione - come ritenuto dal giudice 'a quo' - ma anche la pubblica amministrazione occupante e' legittimata, in base agli artt. 51 e 69 legge 25 giugno 1865, n. 2359, a proporre avanti all'autorita' giudiziaria l'opposizione alla stima eseguita dal perito per la determinazione dell'indennita'. Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' di tali norme avanzata, su tale inesatta premessa interpretativa, in riferimento ai principi di eguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 51 e 69 legge 25 giugno 1865, n. 2359). - Cfr. S. nn. 365/1992 e 173/1991. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 69 legge 25 giugno 1865 n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze