Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1994

Corte cost., sent. 31 marzo 1994, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
114/1994
Data di deposito
31 marzo 1994
Data di decisione
23 marzo 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:114

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20501

Non puo' sostenersi che alla inclusione, tra i casi di sospensione del corso della prescrizione del reato previsti dall'art. 159 cod. pen., della sospensione e del rinvio del dibattimento per mancata partecipazione del difensore dovuta all'astensione dalle udienze deliberata dalla categoria professionale, possa pervenirsi in via interpretativa, sulla base delle norme vigenti. Ne' a tal fine vale far richiamo all'art. 486, quinto comma, cod. proc. pen., atteso che ne' sotto la vigenza del codice abrogato ne' con riferimento al nuovo codice di rito, risulta essersi affermata in dottrina o in giurisprudenza una tesi interpretativa che abbia ricondotto le ipotesi di stasi dibattimentale dovute all'impedimento dell'imputato o del suo difensore (considerate nel su citato articolo) nell'alveo del concetto di "sospensione del procedimento penale imposta da una particolare disposizione di legge", che a mente dell'art. 159 cod. pen. opera anche sul corso della prescrizione. red.: S.P.

Massima n. 20502

Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento al principio di eguaglianza e ragionevolezza, nei confronti dell'art. 159 cod. pen., per la mancata previsione della sospensione del corso della prescrizione del reato per il tempo della durata della sospensione e del rinvio del dibattimento conseguenti a mancata presentazione, allontanamento o mancata partecipazione del difensore dell'imputato, dovuti alla astensione dalle udienze deliberata dalla categoria professionale, che rendono l'imputato privo di assistenza, non possono essere decise nel merito. Gia' il fatto che le questioni siano state proposte con la richiesta, da parte dell'autorita' rimettente, in via principale, della estensione all'ipotesi in oggetto, della disciplina della sospensione della prescrizione dettata, per i reati ivi indicati, dall'art. 16, lett. c), della legge n. 152 del 1975, o, in subordine, dell'applicazione di una normativa omologa a quella posta, dall'art. 304, primo comma, lett. b), cod. proc. pen. riguardo alla sospensione dei termini della custodia cautelare, evidenzia la necessita' di una scelta tra opzioni alternative che - non potendosi prefigurare una soluzione univoca come la sola costituzionalmente dovuta - soltanto il legislatore e' abilitato a compiere. Ma al di la' di tale rilievo resta il dato assorbente e pregiudiziale rappresentato dall'avere il giudice 'a quo' sollecitato nella specie una pronuncia additiva 'in malam partem', volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione al di fuori dei casi previsti dalla legge: pronuncia che palesemente fuoriesce dai poteri spettanti alla Corte costituzionale ostandovi il principio di legalita' sancito dall'art. 25 Cost.. Va comunque espresso l'auspicio che una situazione patologica come quella descritta nel provvedimento di rimessione formi oggetto di un attento esame in sede legislativa. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 159, primo comma, cod. pen.). - Sui limiti ai poteri decisori della Corte derivanti dal principio costituzionale di legalita', v. da ultimo, sempre in tema di prescrizione del reato, O. n. 489/1993, e, per ipotesi analoghe, O. nn. 188/1983 e 98/1983. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Potenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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