Corte costituzionale
Sentenza n. 111/1994
Corte cost., sent. 31 marzo 1994, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 111/1994
- Data di deposito
- 31 marzo 1994
- Data di decisione
- 23 marzo 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:111
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge n. 154 del 23 aprile 1981
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 20488
Per le medesime ragioni esposte nella sentenza n. 388 del 1991, dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale di analoga norma riferita alla cessazione della causa di ineleggibilita' a consigliere regionale del dipendente della Regione, solo in conseguenza di dimissioni e non anche con il collocamento in aspettativa, va dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilita' a consigliere provinciale del dipendente provinciale vale infatti il diritto alla conservazione del posto di lavoro sancito dall'art. 51, terzo comma, Cost. in favore di chi e' chiamato a funzioni pubbliche elettive, senza che su tale argomento possano incidere diversa natura e il diverso rilievo costituzionale che province e comuni hanno rispetto alle regioni. Nell'attuale visione delle comunita' locali (comuni, province e regioni) radicalmente rinnovata dalla Costituzione repubblicana nel senso della rappresentanza generale delle popolazioni, di fronte alla quale appare superata la concezione degli enti locali quale mere articolazioni amministrative di uno Stato fortemente unitario ed anzi autoritario e accentrarore, e' da escludere che la previsione 'de qua' trovi giustificazione, rispetto alla diversa disciplina prevista per gli altri dipendenti pubblici, nella particolare posizione del dipendente delle Provincie, che gli consentirebbe, in quanto incardinato in una struttura a base territoriale relativamente circoscritta, di avere diverse e maggiori possibilita' di condizionamento del voto. - V. S. n. 388/1991 (gia' citata nel testo) e 97/1991. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20489
In seguito alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilita' a consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo coma dell'art. 2, per le medesime ragioni, considerata l'identita' di natura e collocazione costituzionale, e quindi la omogeneita' di regolamentazione che sul punto deve caratterizzare province e comuni, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche l'art. 2, terzo comma, della medesima legge, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilita' a consigliere comunale del dipendente comunale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dell'art. 2. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2;
Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere comunale del dipendente comunale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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