Corte costituzionale
Sentenza n. 100/1994
Corte cost., sent. 24 marzo 1994, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 100/1994
- Data di deposito
- 24 marzo 1994
- Data di decisione
- 10 marzo 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 78, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 19 novembre 1991
- art. 72, lett. b), legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 19 novembre 1991
- art. 72, lett. f), legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 19 novembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 20460
La censura di incostituzionalita' degli artt. 72, lett. b) ed f), e 78 legge Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, nella parte in cui prevedono l'autorizzazione, e non la concessione, per la realizzazione di pertinenze al servizio di edifici esistenti e per le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o mediante esposizione di merci a cielo libero, anche in presenza di vincolo paesistico o di interesse storico o in caso di non conformita' alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, va respinta in quanto avanzata sull'erroneo presupposto di una difformita' rispetto alla legge statale e senza, quindi, che sussista la asserita conseguente depenalizzazione in violazione del principio della riserva di legge statale in materia penale. A norma dell'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9 (conv. in legge, con modificazioni, con la legge 25 marzo 1982 n. 94) tra gli interventi soggetti ad autorizzazione sono infatti compresi, oltre ai lavori di recupero abitativo di edifici preesistenti che comportano interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, anche "le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici gia' esistenti" (secondo comma, lett. a)) e "le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero" (secondo comma, lett. b)), sul presupposto, in ogni caso, (secondo un principio applicabile anche con riferimento all'adozione di un provvedimento di concessione) che le opere siano conformi agli strumenti urbanistici. Per tutti i suddetti interventi, nel caso in cui le opere insistano in aree sottoposte a vincoli paesistici o d'interesse storico, e' prevista, senza che muti il tipo di provvedimento e venga richiesta - come erroneamente ritenuto dal giudice 'a quo' - la concessione anziche' l'autorizzazione, l'esclusione del silenzio-assenzo da parte del sindaco che non provveda nel termine previsto dall'art. 48 della legge n. 457 del 1978; e' infatti necessario, per soddisfare l'esigenza di accertare che gli interessi protetti da tali vincoli siano stati valutati nella sede competente, un esplicito provvedimento di autorizzazione edilizia per l'esecuzione dei lavori. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25 e 3 Cost., degli artt. 72, lett. b) ed f), e 78 legge Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52). red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 72, lettere b) ed f), e 78 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevate, in riferimento agli art. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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