Corte costituzionale
Ordinanza n. 8/1994
Corte cost., ord. 26 gennaio 1994, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 8/1994
- Data di deposito
- 26 gennaio 1994
- Data di decisione
- 14 gennaio 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 83, comma 5, codice di procedura penale 1930
- art. 558, comma 2, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 20607
Manifesta inammissibilita' della questione per non essere la soluzione della stessa costituzionalmente obbligata, ma rimessa alla discrezionalita' legislativa. - V. S. n. 453/1992 e, per l'estensione in via interpretativa dei termini dell'imputato al responsabile civile, sent. n. 430/1992. - Per la riformulazione complessiva del regime dei termini per comparire e' in corso un'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia costituita da un disegno di legge recante "Modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento pretorile" (Senato della Repubblica, XI legislatura, disegno di legge n. 1087, comunicato alla Presidenza il 18 marzo 1993), con il quale si dovrebbe prevedere (art. 3, sostitutivo degli artt. 555 e 558 ed abrogativo degli artt. 556, 557 e 559 del codice di procedura penale) che "Il decreto e' notificato all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio". red.: E.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 83, quinto comma, dello stesso codice, quale risultante dalla sentenza costituzionale n. 453 del 1992, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Lecce con ordinanza del 19 febbraio 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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