Corte costituzionale
Ordinanza n. 66/1994
Corte cost., ord. 24 febbraio 1994, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 66/1994
- Data di deposito
- 24 febbraio 1994
- Data di decisione
- 10 febbraio 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:66
Norme oggetto del giudizio
- art. 115, comma 2, lett. c), decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 36, decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 4 febbraio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 20711
La disparita' di trattamento denunciata - riguardo all'applicazione dell'I.LO.R. ai componenti dell'impresa familiare - nei confronti dell' art. 115, secondo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, in quanto, in virtu' di essi, se il titolare dell'impresa familiare percepiva, prima dell'entrata in vigore della legge n. 17 del 1985, una quota di reddito superiore al cinquantuno per cento, il reddito del collaboratore andrebbe esente da imposta, mentre in caso contrario sarebbe soggetto ad ILOR, e' conseguenza propria della 'ratio' ispiratrice dell'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 che riflette per il passato i principi contenuti nel testo unico approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, alla duplice condizione che vi sia confrontabilita' fra la fattispecie regolata nella nuova disciplina e nel precedente ordinamento e, al tempo stesso, che vi sia stato un adeguamento spontaneo del contribuente alla nuova normativa, reso manifesto dalla dichiarazione e sul presupposto, evidentemente, che i principi codificati dal testo unico fossero, in buona sostanza, desumibili dal precedente ordinamento. La contestata normativa, che si inserisce nella fase di passaggio al nuovo ordinamento tributario di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, venendo anche incontro all'esigenza di superare casi oggetto di contestazione, appare dunque, atteso il suo carattere transitorio, tutt'altro che irragionevole e non urta, pertanto, con i principi degli artt. 3 e 53 della Costituzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 115, secondo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42). red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 115, secondo comma, lettera c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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