Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/1994

Corte cost., ord. 23 febbraio 1994, n. 60

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
60/1994
Data di deposito
23 febbraio 1994
Data di decisione
9 febbraio 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:60

Norme oggetto del giudizio

  • art. 37, comma 1, n. 5, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • regio decreto n. 44 del 8 gennaio 1931

Parametri

Massime

Massima n. 20691

Il principio, piu' volte ribadito, per cui nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale una questione gia' sottoposta, come nel caso, alla Corte, non puo' essere nuovamente sollevata dallo stesso giudice nel corso dello stesso giudizio non consente di pronunciarsi una seconda volta sulla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo comma, Cost., degli artt. 37, primo comma, n. 5, e 44 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui prevedono, per i lavoratori dipendenti di aziende di trasporto, la sanzione disciplinare della retrocessione. Ne' rileva in contrario il motivo che, riguardo al merito della questione - peraltro gia' dichiarata dalla Corte, nel precedente giudizio, manifestamente inammissibile (ord. n. 458 del 1992) perche' proposta da giudice ordinario in materia devoluta, dall'art. 58 dell'Allegato A del r.d. n. 148, alla giurisdizione del giudice amministrativo - viene ora prospettato dal giudice rimettente, secondo cui l'ente convenuto, nella specie, e' una privata societa' per azioni, giacche' le norme del citato Allegato A si applicano al personale dei pubblici servizi di trasporto anche se esercitati dall'industria privata. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo comma, Cost., degli artt. 37, primo comma, n. 5, e 44 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148). - Sulla manifesta inammissibilita' di questioni gia' sollevate nel corso del medesimo giudizio, O. nn. 140/1973, 197/1983, 536/1988 e 268/1990; sulla questione in oggetto, O. n. 458/1992 (citata nel testo); sul fondamento della competenza del giudice amministrativo nella materia 'de qua', S. n. 208/1984. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, n. 5 e 44 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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