Corte costituzionale
Ordinanza n. 58/1994
Corte cost., ord. 23 febbraio 1994, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 58/1994
- Data di deposito
- 23 febbraio 1994
- Data di decisione
- 9 febbraio 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:58
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
- art. 53, decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978
- art. 17, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
- art. 4, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
- art. 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978
Parametri
Massime
Massima n. 20155
La mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di alcun elemento per stabilire se da parte dell'espropriante siano state fornite agli espropriandi indicazioni utili al fine di consentire l'esercizio della facolta' di formulare osservazioni prima dell'adozione del provvedimento di espropriazione, non consente di stabilire la rilevanza della sollevata questione di costituzionalita' degli artt. 51 e 53, d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, nonche' degli artt. 4, 16 e 17, L. 25 giugno 1865 n. 2359, "nella parte in cui non dispongono, nei confronti dei soggetti espropriandi, forme di comunicazione personale dei procedimenti espropriativi avviati". (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 53 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e 4, 16 e 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Disciplina delle espropriazioni forzate per pubblica utilità), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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